Sentenza 238/1975 (ECLI:IT:COST:1975:238)
Massima numero 8109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
10/12/1975; Decisione del
10/12/1975
Deposito del 17/12/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 238/75 A. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - COD. PROC. CIV. ARTT. 659 E 665 - RAPPORTO DI LOCAZIONE D'OPERA - CORRISPETTIVO CONSISTENTE NEL GODIMENTO DI UN IMMOBILE - CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER QUALSIASI CAUSA - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - OPPOSIZIONE, PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 238/75 A. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - COD. PROC. CIV. ARTT. 659 E 665 - RAPPORTO DI LOCAZIONE D'OPERA - CORRISPETTIVO CONSISTENTE NEL GODIMENTO DI UN IMMOBILE - CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER QUALSIASI CAUSA - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - OPPOSIZIONE, PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 659 c.p.c. - di riflesso - l'art. 665 c.p.c. sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irrazionale disparita' di trattamento (in relazione all'interesse primario a disporre di una casa di abitazione) determinata in danno di coloro che si trovano a godere di un immobile in dipendenza dell'attivita' di lavoro da essi svolta, esposti al rischio di dover rilasciare senza indugio l'immobile alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa ad essi non imputabile; in confronto della generalita' degli altri conduttori che possono invece beneficiare del regime ben piu' favorevole della proroga legale. Infatti l'art. 659 c.p.c. puo' ricevere applicazione solo quando la cessazione del rapporto di prestazione d'opera non e' piu' controversa: non v'e' quindi ragione di dolersi della mancata distinzione tra le varie ipotesi di scioglimento del rapporto dal momento che, in ogni caso, il rilascio dell'immobile, puo' essere ordinato solo quando relativamente allo scioglimento non sussista piu' contestazione. E, d'altro canto, con esso il legislatore ha inteso riferirsi a quelle situazioni in cui il godimento dell'immobile non trova la sua fonte in un distinto contratto di locazione ma in un contratto di lavoro, laddove la disciplina vincolistica delle locazioni presuppone proprio l'esistenza di un tipico contratto di locazione.
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 659 c.p.c. - di riflesso - l'art. 665 c.p.c. sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irrazionale disparita' di trattamento (in relazione all'interesse primario a disporre di una casa di abitazione) determinata in danno di coloro che si trovano a godere di un immobile in dipendenza dell'attivita' di lavoro da essi svolta, esposti al rischio di dover rilasciare senza indugio l'immobile alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa ad essi non imputabile; in confronto della generalita' degli altri conduttori che possono invece beneficiare del regime ben piu' favorevole della proroga legale. Infatti l'art. 659 c.p.c. puo' ricevere applicazione solo quando la cessazione del rapporto di prestazione d'opera non e' piu' controversa: non v'e' quindi ragione di dolersi della mancata distinzione tra le varie ipotesi di scioglimento del rapporto dal momento che, in ogni caso, il rilascio dell'immobile, puo' essere ordinato solo quando relativamente allo scioglimento non sussista piu' contestazione. E, d'altro canto, con esso il legislatore ha inteso riferirsi a quelle situazioni in cui il godimento dell'immobile non trova la sua fonte in un distinto contratto di locazione ma in un contratto di lavoro, laddove la disciplina vincolistica delle locazioni presuppone proprio l'esistenza di un tipico contratto di locazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte