Sentenza 238/1975 (ECLI:IT:COST:1975:238)
Massima numero 8110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  10/12/1975;  Decisione del  10/12/1975
Deposito del 17/12/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8109  8111


Titolo
SENT. 238/75 B. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - COSTITUZIONE, ART. 2 - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO - RAPPORTO CON QUELLO DEI PRECETTI AD ESSO SUCCESSIVI.

Testo
L'art. 2 Cost. si limita a proclamare in via generale l'inderogabile valore di quei diritti che formano il patrimonio inderogabile della persona umana mentre e' nelle norme successive che essi sono poi presi singolarmente in considerazione e, come tali, garantiti e tutelati: vanno pertanto dichiarate non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate con riferimento a tale disposizione senza alcun collegamento diretto ed immediato con altre norme della Costituzione (nella specie la questione di legittimita' costituzionale aveva ad oggetto gli artt. 659 e 665 c.p.c. concernenti il procedimento per convalida di sfratto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte