Sentenza 239/1975 (ECLI:IT:COST:1975:239)
Massima numero 8112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  10/12/1975;  Decisione del  10/12/1975
Deposito del 17/12/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8113


Titolo
SENT. 239/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE - VIOLAZIONI DEDUCIBILI - LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA - ASSUNZIONE A PARAMETRO DELL'ART. 22 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - IMPUGNABILITA' DEL R.D.L. 10 GENNAIO 1926, N. 16, SOLO IN VIA INCIDENTALE.

Testo
E' inammissibile, per difetto di legittimazione a promuoverla, la censura direttamente prospettata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 22 Cost. avverso l'art. 1 del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 16, che consente la revoca per indegnita' politica della concessione della cittadinanza italiana in seguito ad opzione effettuata a norma dei trattati di pace conseguenti la prima guerra mondiale. Invero, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le Regioni e le Provincie autonome possono dedurre in ricorso soltanto violazione di norme costituzionali che si concretino in una lesione della sfera di competenza costituzionale loro garantita, mentre l'art. 22 della Costituzione ha un diverso oggetto, vietando la privazione della cittadinanza per motivi politici.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 22

Altri parametri e norme interposte