Sentenza 239/1975 (ECLI:IT:COST:1975:239)
Massima numero 8113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
10/12/1975; Decisione del
10/12/1975
Deposito del 17/12/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8112
Titolo
SENT. 239/75 B. MINORANZE LINGUISTICHE - D.L. 2 FEBBRAIO 1948, N. 23, ARTT. 1 E SEGG. - REVOCA DELL'OPZIONE DELLA CITTADINANZA TEDESCA O RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA - ISTANZA DIRETTA AD OTTENERLA - TERMINE DI DECADENZA ED ESCLUSIONE DI ALCUNE CATEGORIE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI TUTELA DEL GRUPPO ETNICO MINORITARIO (EX ARTT. 51, 2, 26 E 50 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 1971, 2 DELLO STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE, 2 E 6 DELLA COSTITUZIONE) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 239/75 B. MINORANZE LINGUISTICHE - D.L. 2 FEBBRAIO 1948, N. 23, ARTT. 1 E SEGG. - REVOCA DELL'OPZIONE DELLA CITTADINANZA TEDESCA O RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA - ISTANZA DIRETTA AD OTTENERLA - TERMINE DI DECADENZA ED ESCLUSIONE DI ALCUNE CATEGORIE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI TUTELA DEL GRUPPO ETNICO MINORITARIO (EX ARTT. 51, 2, 26 E 50 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 1971, 2 DELLO STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE, 2 E 6 DELLA COSTITUZIONE) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non contrastano con il principio di tutela delle minoranze linguistiche (nel significato risultante dall'art. 51 della legge costituzionale n. 1 del 1971, in relazione agli artt. 2, 26 e 50 della stessa legge, all'art. 2 dello Statuto per il Trentino Alto Adige e agli artt. 2 e 6 della Costituzione) gli artt. 1 e segg. (segnatamente 2, 3 e 5) del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, che subordinano a termini di decadenza l'istanza degli alto atesini diretta ad ottenere la revoca dell'opzione della cittadinanza tedesca (art. 1) o il riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che avessero acquistata quella germanica (art. 2), ed escludono dal riacquisto (art. 5 in relazione all'art. 2) coloro che, tra l'altro, abbiano appartenuto alle SS o alla Gestapo, abbiano ricoperto cariche in altri organismi della Germania nazista o dimostrato fanatismo od odiosita' antitaliana o siano stati condannati come criminali di guerra o per collaborazionismo. Invero la subordinazione a termini di decadenza dell'istanza degli alto atesini diretta ad ottenere la revoca dell'opzione della cittadinanza tedesca o il riacquisto della cittadinanza italiana per quelli che avessero gia' acquistato quella germanica, non e' diversa dalla predisposizione di tanti altri termini di decadenza previsti dall'ordinamento giuridico italiano ed appare adeguata alle varie ipotesi considerate. La previsione di cui all'art. 5 del D.L. 2 febbraio 1948, n. 23, secondo cui e' possibile escludere dal riacquisto della cittadinanza italiana coloro che vi avessero volontariamente rinunciato ed acquistato quella germanica, appare come disposizione specifica e limitatrice dei poteri governativi rispetto all'art. 9 della legge generale 13 giugno 1912, n. 555, secondo cui il Governo puo' rendere inefficace il riacquisto della cittadinanza "per gravi motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato". Infatti nel caso degli alto atesini i motivi sono assai piu' circoscritti: occorre che le persone indicate nell'art. 2 del citato d.l. del 1948 abbiano ricoperto importanti incarichi nella SOD, nella ADEURST, nella ADO, abbiano fatto parte della Gestapo, siano stati ufficiali o sottufficiali delle SS; siano stati condannati come criminali di guerra o per collaborazionismo, si siano resi colpevoli di atti di crudelta' o di grave persecuzione in danno di cittadini italiani; abbiano dimostrato faziosita' nazista, fanatismo o odiosita' antitaliana nella propaganda per le opzioni tra il 23 giugno 1939 e il 5 maggio 1945 (art. 5 citato d.l. del 1948). Infine, piu' in generale, l'intera normativa impugnata (cit. d.l. n. 23 del 1948), apprezzata dalle autorita' austriache come contenente norme eque e liberali nei confronti degli optanti naturalizzati, non lede il principio di tutela del gruppo etnico minoritario perche', da un lato, assicura ogni garanzia gia' nella fase amministrativa mediante il parere di un'apposita commissione, composta in modo da tener conto delle esigenze del gruppo minoritario, e, dall'altro, i casi di esclusione dal riacquisto della cittadinanza degli alto atesini rispondono in generale agli stessi criteri che legittimano la perdita della cittadinanza secondo le leggi fondamentali vigenti in proposito in Italia ed in molti paesi europei.
Non contrastano con il principio di tutela delle minoranze linguistiche (nel significato risultante dall'art. 51 della legge costituzionale n. 1 del 1971, in relazione agli artt. 2, 26 e 50 della stessa legge, all'art. 2 dello Statuto per il Trentino Alto Adige e agli artt. 2 e 6 della Costituzione) gli artt. 1 e segg. (segnatamente 2, 3 e 5) del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, che subordinano a termini di decadenza l'istanza degli alto atesini diretta ad ottenere la revoca dell'opzione della cittadinanza tedesca (art. 1) o il riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che avessero acquistata quella germanica (art. 2), ed escludono dal riacquisto (art. 5 in relazione all'art. 2) coloro che, tra l'altro, abbiano appartenuto alle SS o alla Gestapo, abbiano ricoperto cariche in altri organismi della Germania nazista o dimostrato fanatismo od odiosita' antitaliana o siano stati condannati come criminali di guerra o per collaborazionismo. Invero la subordinazione a termini di decadenza dell'istanza degli alto atesini diretta ad ottenere la revoca dell'opzione della cittadinanza tedesca o il riacquisto della cittadinanza italiana per quelli che avessero gia' acquistato quella germanica, non e' diversa dalla predisposizione di tanti altri termini di decadenza previsti dall'ordinamento giuridico italiano ed appare adeguata alle varie ipotesi considerate. La previsione di cui all'art. 5 del D.L. 2 febbraio 1948, n. 23, secondo cui e' possibile escludere dal riacquisto della cittadinanza italiana coloro che vi avessero volontariamente rinunciato ed acquistato quella germanica, appare come disposizione specifica e limitatrice dei poteri governativi rispetto all'art. 9 della legge generale 13 giugno 1912, n. 555, secondo cui il Governo puo' rendere inefficace il riacquisto della cittadinanza "per gravi motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato". Infatti nel caso degli alto atesini i motivi sono assai piu' circoscritti: occorre che le persone indicate nell'art. 2 del citato d.l. del 1948 abbiano ricoperto importanti incarichi nella SOD, nella ADEURST, nella ADO, abbiano fatto parte della Gestapo, siano stati ufficiali o sottufficiali delle SS; siano stati condannati come criminali di guerra o per collaborazionismo, si siano resi colpevoli di atti di crudelta' o di grave persecuzione in danno di cittadini italiani; abbiano dimostrato faziosita' nazista, fanatismo o odiosita' antitaliana nella propaganda per le opzioni tra il 23 giugno 1939 e il 5 maggio 1945 (art. 5 citato d.l. del 1948). Infine, piu' in generale, l'intera normativa impugnata (cit. d.l. n. 23 del 1948), apprezzata dalle autorita' austriache come contenente norme eque e liberali nei confronti degli optanti naturalizzati, non lede il principio di tutela del gruppo etnico minoritario perche', da un lato, assicura ogni garanzia gia' nella fase amministrativa mediante il parere di un'apposita commissione, composta in modo da tener conto delle esigenze del gruppo minoritario, e, dall'altro, i casi di esclusione dal riacquisto della cittadinanza degli alto atesini rispondono in generale agli stessi criteri che legittimano la perdita della cittadinanza secondo le leggi fondamentali vigenti in proposito in Italia ed in molti paesi europei.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
legge costituzionale
art. 26
legge costituzionale
art. 50
legge costituzionale
art. 51
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 2
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 6
Altri parametri e norme interposte