Sentenza 240/1975 (ECLI:IT:COST:1975:240)
Massima numero 8114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  10/12/1975;  Decisione del  10/12/1975
Deposito del 17/12/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8115  8116


Titolo
SENT. 240/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OGGETTO - LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA REGIONE O DELLA PROVINCIA - NORME COSTITUZIONALI NON ATTINENTI A TALE COMPETENZA - NON POSSONO ESSERE ASSUNTE A PARAMETRO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 50, ART. 3, TERZO COMMA (ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE E DEI CONSIGLI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO).

Testo
Non e' ammissibile una questione di legittimita' costituzionale sollevata in via principale - nella specie della provincia autonoma di Bolzano - con la quale vengano denunciate violazioni che abbiano diretto ed esclusivo riferimento a disposizioni costituzionali, atteso che in tale ipotesi la dedotta violazione non si presenta come lesione della sfera di competenza della regione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte