Sentenza 240/1975 (ECLI:IT:COST:1975:240)
Massima numero 8116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
10/12/1975; Decisione del
10/12/1975
Deposito del 17/12/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 240/75 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - NORMA COSTITUZIONALE PARAMETRO - COSTITUZIONE ART. 6 - PUO' ESSERNE ASSUNTA LA VIOLAZIONE IN LUOGO DELL'ART. 2 STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE.
SENT. 240/75 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - NORMA COSTITUZIONALE PARAMETRO - COSTITUZIONE ART. 6 - PUO' ESSERNE ASSUNTA LA VIOLAZIONE IN LUOGO DELL'ART. 2 STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE.
Testo
L'art. 6 della Costituzione costituisce un principio generale che sta a fondamento dell'art. 2 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, del quale illumina il contenuto: conseguentemente e' ammissibile l'assunzione di detta norma come norma di raffronto in un giudizio principale di legittimita' costituzionale per il fatto che attraverso di essa viene richiamata come parametro la disposizione statutaria.
L'art. 6 della Costituzione costituisce un principio generale che sta a fondamento dell'art. 2 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, del quale illumina il contenuto: conseguentemente e' ammissibile l'assunzione di detta norma come norma di raffronto in un giudizio principale di legittimita' costituzionale per il fatto che attraverso di essa viene richiamata come parametro la disposizione statutaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 6
Altri parametri e norme interposte