Sentenza 241/1975 (ECLI:IT:COST:1975:241)
Massima numero 8117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  10/12/1975;  Decisione del  10/12/1975
Deposito del 17/12/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8118


Titolo
SENT. 241/75 A. SINDACATI - COSTITUZIONE, ART. 39 - LIBERTA' DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE - IRRILEVANZA DELLA NATURA SUBORDINATA O AUTONOMA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 14 - ATTIVITA' SINDACALE AZIENDALE - LIMITAZIONE AI SOLI LAVORATORI SUBORDINATI - DIVERSITA' TRA LE DUE FATTISPECIE.

Testo
Altro e' la liberta' di organizzazione sindacale, che l'art. 39 della Costituzione riconosce e garantisce a tutti i lavoratori, siano essi subordinati o autonomi, ed altro e' il diritto di svolgere attivita' sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, che l'art. 14 dello "Statuto dei lavoratori" assicura, nei confronti dei datori di lavoro, in necessaria correlazione con l'esistenza di rapporti di lavoro o di impiego subordinato. La disposizione dell'art. 14, come quelle degli artt. 20 e 27, concernenti l'attivita' sindacale aziendale mediante riunione di assemblee nelle unita' produttive, e la disponibilita' di locali per le rappresentanze sindacali aziendali e le relative riunioni, costituiscono una speciale forma di tutela del lavoro subordinato, diretta ad assicurare l'esercizio dell'attivita' sindacale nell'ambito dell'azienda, all'interno dei luoghi di lavoro, e sotto certe condizioni, nelle singole unita' produttive. I motivi a cui si ispira questa speciale disciplina normativa non sussistono nei confronti dei lavoratori autonomi, i quali non prestano la loro opera al servizio esclusivo d'un datore di lavoro, ne' sono permanentemente inseriti in una organizzazione aziendale, con vincoli di subordinazione. La essenziale differenza che intercorre tra lavoro subordinato e lavoro autonomo giustifica pienamente non solo la diversa regolamentazione giuridica di questi rapporti, ma anche il diverso regime di tutela delle due categorie di lavoratori per quanto attiene all'esercizio delle attivita' sindacali. Percio' il legislatore, escludendo l'applicabilita' ai lavoratori autonomi degli artt. 14, 20 e 27 legge 20 maggio 1970, n. 300, e conseguentemente anche dell'art. 28 stessa legge (concernente i mezzi di repressione di condotta antisindacale del datore di lavoro) non ha violato ne' gli artt. 1 e 39, ne' l'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte