Sentenza 241/1975 (ECLI:IT:COST:1975:241)
Massima numero 8118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  10/12/1975;  Decisione del  10/12/1975
Deposito del 17/12/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8117


Titolo
SENT. 241/75 B. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - ATTIVITA' SINDACALE AZIENDALE - SPECIALE TUTELA - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 14, 20, 27 E 28 - INAPPLICABILITA' NEI CASI DI LAVORO AUTONOMO PRESTATO IN FAVORE DI UN SOLO SOGGETTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.

Testo
Ai fini della speciale tutela dell'esercizio delle attivita' sindacali nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 14, 20, 27 e 28 legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) cio' che rileva e' il vincolo di subordinazione, che si concreta con l'effettiva inserzione permanente dei lavoratori nella organizzazione aziendale. E' da escludere percio' che la mancata estensione di detta tutela ai lavoratori autonomi da parte delle indicate norme violi l'art. 3 della Costituzione, nei casi di attivita' lavorativa prestata in favore di un solo soggetto ma senza rapporto di dipendenza. (Come, nella specie, da "ausiliari" del Coni - Totocalcio, per lo scrutinio delle schedine).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte