Ordinanza 242/1975 (ECLI:IT:COST:1975:242)
Massima numero 8119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  10/12/1975;  Decisione del  10/12/1975
Deposito del 17/12/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 242/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46, ART. 6, QUARTO COMMA - PENSIONI ORDINARIE A CARICO DELLO STATO - DIRITTO DEI SUPERSTITI AL RISCATTO DEI SERVIZI PRERUOLO RESI DAL DIPENDENTE STATALE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ENTRO NOVANTA GIORNI DAL DECESSO DEL DIPENDENTE - JUS SUPERVENIENS: D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Una nuova valutazione, da parte della Corte dei conti, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quarto comma, legge 15 febbraio 1958, n. 46, (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) - sollevata con ordinanza 16 dicembre 1972 - si rende necessaria dato che e' sopravvenuto il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), il quale dispone, nell'art. 254, che sono abrogate tutte le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato e, nell'art. 256, che le disposizioni del testo unico stesso si applicano ai casi in corso di trattazione in sede amministrativa o giurisdizionale. Gli atti devono, quindi, essere restituiti alla Corte dei conti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte