Ordinanza 246/1975 (ECLI:IT:COST:1975:246)
Massima numero 8123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
10/12/1975; Decisione del
10/12/1975
Deposito del 17/12/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8124
Titolo
ORD. 246/75 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - TESTIMONI - COD. PROC. PEN., ARTT. 348, TERZO COMMA E 465, TERZO COMMA - NON VIOLA L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 246/75 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - TESTIMONI - COD. PROC. PEN., ARTT. 348, TERZO COMMA E 465, TERZO COMMA - NON VIOLA L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, C.P.P., sollevate in quanto il divieto di assumere come testi i coimputati ancorche' prosciolti o condannati, sancito dalla prima norma, e la facolta' di lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese dagli stessi in istruttoria, prevista dalla seconda norma, lederebbero il diritto di difesa dell'imputato, sono manifestamente infondate perche' gia' decise con la sent. n. 154 del 1973, che le ha dichiarate infondate.
Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, C.P.P., sollevate in quanto il divieto di assumere come testi i coimputati ancorche' prosciolti o condannati, sancito dalla prima norma, e la facolta' di lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese dagli stessi in istruttoria, prevista dalla seconda norma, lederebbero il diritto di difesa dell'imputato, sono manifestamente infondate perche' gia' decise con la sent. n. 154 del 1973, che le ha dichiarate infondate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte