Ordinanza 246/1975 (ECLI:IT:COST:1975:246)
Massima numero 8124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
10/12/1975; Decisione del
10/12/1975
Deposito del 17/12/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8123
Titolo
ORD. 246/75 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - TESTIMONI - COD. PROC. PEN., ART. 348, TERZO COMMA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 246/75 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - TESTIMONI - COD. PROC. PEN., ART. 348, TERZO COMMA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 348, terzo comma, C.P.P., sollevata in quanto il divieto di assumere come testi i coimputati ancorche' prosciolti o condannati lederebbe il principio di eguaglianza, istituendo un'irrazionale discriminazione a danno di detti soggetti, non assume autonomo rilievo rispetto a quelle gia' dichiarate infondate dalla Corte con la sent. n. 154 del 1973, ed ivi, esaminate anche sotto il profilo della razionalita' della disciplina. Puo' pertanto adottarsi al riguardo una decisione di manifesta infondatezza.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 348, terzo comma, C.P.P., sollevata in quanto il divieto di assumere come testi i coimputati ancorche' prosciolti o condannati lederebbe il principio di eguaglianza, istituendo un'irrazionale discriminazione a danno di detti soggetti, non assume autonomo rilievo rispetto a quelle gia' dichiarate infondate dalla Corte con la sent. n. 154 del 1973, ed ivi, esaminate anche sotto il profilo della razionalita' della disciplina. Puo' pertanto adottarsi al riguardo una decisione di manifesta infondatezza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte