Ordinanza 248/1975 (ECLI:IT:COST:1975:248)
Massima numero 8126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  10/12/1975;  Decisione del  10/12/1975
Deposito del 17/12/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 248/75. SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE - SPESE DI SPEDALITA' PER IL RICOVERO DEGLI INDIGENTI - LEGGE 3 DICEMBRE 1951, N. 1580, ART. 1 - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 32 E 38 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante "Nuove norme sul rimborso delle spese di spedalita' e manicomiali" sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 112 del 7 maggio 1975, poiche' non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni, e' manifestamente infondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte