Ordinanza 250/1975 (ECLI:IT:COST:1975:250)
Massima numero 8128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  10/12/1975;  Decisione del  10/12/1975
Deposito del 17/12/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 250/75. LAVORO - RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE - PERSONALE PREPOSTO ALLA DIREZIONE TECNICA O AMMINISTRATIVA DI UN'AZIENDA - LEGGE 22 FEBBRAIO 1934, N. 370, ART. 1, N. 4 - DEROGA ALLA DISCIPLINA GENERALE CIRCA LA SCADENZA FESTIVA E LA PERIODICITA' SETTIMANALE DEL RIPOSO - R.D.L. 15 MARZO 1923, N. 692, ART. 1: INAPPLICABILITA' AL PERSONALE DIRETTIVO DELLE AZIENDE COMMERCIALI E INDUSTRIALI - NON VIOLANO L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e dell'art. 1, secondo comma, del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali, sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione dall'ordinanza indicata in epigrafe. Cfr.: sent. n. 101 del 1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte