Sentenza 251/1975 (ECLI:IT:COST:1975:251)
Massima numero 8129
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente OGGIONI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
18/12/1975; Decisione del
18/12/1975
Deposito del 22/12/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 251/75 A. REFERENDUM - ABROGATIVO - UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM COSTITUITO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - FUNZIONI.
SENT. 251/75 A. REFERENDUM - ABROGATIVO - UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM COSTITUITO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - FUNZIONI.
Testo
Le funzioni attribuite dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, consistono nell'accertare che la richiesta sia conforme alle disposizioni legislative, rilevando le eventuali irregolarita', e decidendo, con ordinanza definitiva, sulla legittimita' della stessa; nonche' nel procedere, ricevuti i verbali ed i relativi allegati, una volta espletate le operazioni di votazione e scrutinio, all'accertamento delle condizioni prescritte dal penultimo comma dell'art. 75 Cost., e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum (art. 36 l.c.); ed infine nel dichiarare che le operazioni non hanno piu' corso se, prima della data fissata per la consultazione, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce siano state abrogate o ne sia stata riconosciuta la illegittimita' costituzionale (art. 39 l.c.).
Le funzioni attribuite dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, consistono nell'accertare che la richiesta sia conforme alle disposizioni legislative, rilevando le eventuali irregolarita', e decidendo, con ordinanza definitiva, sulla legittimita' della stessa; nonche' nel procedere, ricevuti i verbali ed i relativi allegati, una volta espletate le operazioni di votazione e scrutinio, all'accertamento delle condizioni prescritte dal penultimo comma dell'art. 75 Cost., e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum (art. 36 l.c.); ed infine nel dichiarare che le operazioni non hanno piu' corso se, prima della data fissata per la consultazione, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce siano state abrogate o ne sia stata riconosciuta la illegittimita' costituzionale (art. 39 l.c.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte