Sentenza 251/1975 (ECLI:IT:COST:1975:251)
Massima numero 8130
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente OGGIONI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
18/12/1975; Decisione del
18/12/1975
Deposito del 22/12/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 251/75 B. REFERENDUM - ABROGATIVO - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - COMPETENZA SPETTANTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DISTINZIONE DAGLI ALTRI GIUDIZI A QUESTA SPETTANTI. (LEGGE COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953, N. 1, ART. 2; LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352, ART. 33).
SENT. 251/75 B. REFERENDUM - ABROGATIVO - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - COMPETENZA SPETTANTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DISTINZIONE DAGLI ALTRI GIUDIZI A QUESTA SPETTANTI. (LEGGE COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953, N. 1, ART. 2; LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352, ART. 33).
Testo
Una volta che l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione abbia dichiarato legittima la richiesta, spetta alla Corte costituzionale il compito di verificare se le disposizioni sottoposte a referendum appartengano o meno alle categorie di norme sottratte al referendum abrogativo dal comma secondo dell'art. 75 Cost. (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali). Trattasi di competenza che si e' aggiunta a quelle demandate alla Corte dall'art. 134 Cost., ed il relativo giudizio, per il limitato oggetto, per la sua inserzione in un procedimento che si articola in piu' fasi consecutive e conseguenziali, per la sua peculiare funzione di controllo di un atto del procedimento di abrogazione in corso, si atteggia con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati alla Corte, ed in particolare rispetto a quelli di legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti equiparati. Cfr.: sent. n. 10 del 1972.
Una volta che l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione abbia dichiarato legittima la richiesta, spetta alla Corte costituzionale il compito di verificare se le disposizioni sottoposte a referendum appartengano o meno alle categorie di norme sottratte al referendum abrogativo dal comma secondo dell'art. 75 Cost. (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali). Trattasi di competenza che si e' aggiunta a quelle demandate alla Corte dall'art. 134 Cost., ed il relativo giudizio, per il limitato oggetto, per la sua inserzione in un procedimento che si articola in piu' fasi consecutive e conseguenziali, per la sua peculiare funzione di controllo di un atto del procedimento di abrogazione in corso, si atteggia con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati alla Corte, ed in particolare rispetto a quelli di legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti equiparati. Cfr.: sent. n. 10 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte