Sentenza 251/1975 (ECLI:IT:COST:1975:251)
Massima numero 8132
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente OGGIONI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
18/12/1975; Decisione del
18/12/1975
Deposito del 22/12/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 251/75 D. REFERENDUM - ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - DISPOSIZIONE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA DALLA CORTE COSTITUZIONALE IN DATA ANTERIORE ALL'INIZIATIVA DEI PROMOTORI ED ALTRA PARZIALMENTE INCOSTITUZIONALE CON DECISIONE POSTERIORE ALLA STESSA INIZIATIVA - IMPLICAZIONI SULL'ULTERIORE SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM - COMPETENZA DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM. (LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352, ART. 39).
SENT. 251/75 D. REFERENDUM - ABROGATIVO - OGGETTO DELLA RICHIESTA - DISPOSIZIONE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA DALLA CORTE COSTITUZIONALE IN DATA ANTERIORE ALL'INIZIATIVA DEI PROMOTORI ED ALTRA PARZIALMENTE INCOSTITUZIONALE CON DECISIONE POSTERIORE ALLA STESSA INIZIATIVA - IMPLICAZIONI SULL'ULTERIORE SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM - COMPETENZA DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM. (LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352, ART. 39).
Testo
Una volta che la Corte costituzionale abbia constatato che delle disposizioni legislative oggetto di richiesta di referendum abrogativo siano state riconosciute in tutto o in parte illegittime, con decisioni intervenute prima della data fissata per lo svolgimento della consultazione, spetta all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 legge 25 maggio 1970 n. 352, trarre le implicazioni da tali constatazioni. (Nella specie, in data posteriore a quella iniziale del procedimento per la richiesta di referendum, era stata riconosciuta la illegittimita' di alcune delle norme ad esso sottoposte, e precisamente dell'art. 553 cod. pen. - che vietava l'incitamento a pratiche contro la procreazione - e dell'art. 546 stesso codice, concernente l'aborto di donna consenziente - nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse venire interrotta quando l'ulteriore gestazione implicasse danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, alla salute della madre). Cfr.: sentt. n. 49 del 1971 e n. 27 del 1975.
Una volta che la Corte costituzionale abbia constatato che delle disposizioni legislative oggetto di richiesta di referendum abrogativo siano state riconosciute in tutto o in parte illegittime, con decisioni intervenute prima della data fissata per lo svolgimento della consultazione, spetta all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 legge 25 maggio 1970 n. 352, trarre le implicazioni da tali constatazioni. (Nella specie, in data posteriore a quella iniziale del procedimento per la richiesta di referendum, era stata riconosciuta la illegittimita' di alcune delle norme ad esso sottoposte, e precisamente dell'art. 553 cod. pen. - che vietava l'incitamento a pratiche contro la procreazione - e dell'art. 546 stesso codice, concernente l'aborto di donna consenziente - nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse venire interrotta quando l'ulteriore gestazione implicasse danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, alla salute della madre). Cfr.: sentt. n. 49 del 1971 e n. 27 del 1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte