Sentenza 2/1976 (ECLI:IT:COST:1976:2)
Massima numero 8137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
14/01/1976; Decisione del
14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/76 B. ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ART. 18, SECONDO COMMA - APPLICAZIONE AD ENFITEUSI COSTITUITE SUI FONDI RUSTICI ANTERIORMENTE AL 28 OTTOBRE 1941 - ABROGAZIONE DELL'ART. 962 COD. CIV. - MANCATA PREVISIONE DI STRUMENTI DI RIVALUTAZIONE DEL CANONE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 2/76 B. ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ART. 18, SECONDO COMMA - APPLICAZIONE AD ENFITEUSI COSTITUITE SUI FONDI RUSTICI ANTERIORMENTE AL 28 OTTOBRE 1941 - ABROGAZIONE DELL'ART. 962 COD. CIV. - MANCATA PREVISIONE DI STRUMENTI DI RIVALUTAZIONE DEL CANONE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La mancata predisposizione, per le enfiteusi di antica data costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, di uno strumento di rivalutazione della misura del canone e la commisurazione della stessa ai parametri della rendita catastale, con l'effetto del ritorno alla tradizione, rispondono a valutazioni di discrezionalita' politica sottratte al sindacato della Corte. Risolutiva in proposito e' peraltro la considerazione che, per le enfiteusi in esame, principio indiscusso nel corso dei secoli era quello dell'immutabilita' del canone, in tale inalterabilita' ravvisandosi l'originalita' dell'istituto a vantaggio dell'utilista vincolato al miglioramento del fondo. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, nei confronti dell'art. 18, secondo comma, legge 22 luglio 1966, n. 607, in riferimento all'art. 3 Cost.. Cfr.: sent. n. 37 del 1969.
La mancata predisposizione, per le enfiteusi di antica data costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, di uno strumento di rivalutazione della misura del canone e la commisurazione della stessa ai parametri della rendita catastale, con l'effetto del ritorno alla tradizione, rispondono a valutazioni di discrezionalita' politica sottratte al sindacato della Corte. Risolutiva in proposito e' peraltro la considerazione che, per le enfiteusi in esame, principio indiscusso nel corso dei secoli era quello dell'immutabilita' del canone, in tale inalterabilita' ravvisandosi l'originalita' dell'istituto a vantaggio dell'utilista vincolato al miglioramento del fondo. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, nei confronti dell'art. 18, secondo comma, legge 22 luglio 1966, n. 607, in riferimento all'art. 3 Cost.. Cfr.: sent. n. 37 del 1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte