Sentenza 2/1976 (ECLI:IT:COST:1976:2)
Massima numero 8138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  14/01/1976;  Decisione del  14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8136  8137  8139  8140


Titolo
SENT. 2/76 C. ENFITEUSI - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ARTT. 1 E 18 - AFFRANCAZIONE DI UN'ENFITEUSI COSTITUITA PRIMA DEL 28 OTTOBRE 1941 - NON CONFIGURA UN'ESPROPRIAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Poiche' al titolare del diritto reale di enfiteusi spetta sin dall'inizio il potere di acquistare con affrancazione la proprieta' dell'immobile mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone, non e' possibile prospettare l'affrancazione, in base alle leggi vigenti, di un'enfiteusi costituita prima del 28 ottobre 1941 sotto l'aspetto di un'espropriazione, la quale consiste non nell'esplicazione di un preesistente diritto soggettivo, ma nell'esercizio di un potere avente l'effetto di privare il proprietario del suo diritto ai fini di pubblico interesse. Di conseguenza, essendo arbitrario equiparare all'espropriazione l'esercizio della facolta' di riscatto mediante l'affrancazione, e considerare l'enfiteuta come il beneficiario di un ingiustificato trasferimento dell'altrui proprieta' fonte di indebito arricchimento di un soggetto privato ai danni di un altro, e non potendo il diritto di affranco essere diverso nelle modalita' e nell'esercizio a seconda che l'enfiteuta coltivi direttamente l'immobile oggetto del suo diritto o lo faccia lavorare da altri, non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 18 legge 22 luglio 1966, n. 907, nella loro applicazione ad enfiteusi costituite su fondi anteriormente al 28 ottobre 1941. Cfr.: sentt. nn. 37 del 1969 e 53 del 1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte