Sentenza 2/1976 (ECLI:IT:COST:1976:2)
Massima numero 8139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  14/01/1976;  Decisione del  14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8136  8137  8138  8140


Titolo
SENT. 2/76 D. ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ART. 18, SECONDO COMMA - ABROGAZIONE DELL'ART. 962 COD. CIV. - DIVIETO DI REVISIONE DEL CANONE E MANCATA PREVISIONE DI UNO STRUMENTO DI ADEGUAMENTO - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 1467 COD. CIV. - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 1467 cod. civ. e' applicabile esclusivamente nel campo dei diritti obbligatori e non certo in ordine all'esercizio di diritti reali, quale l'enfiteusi. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, legge 22 luglio 1966, n. 607, sotto il profilo che il domino diretto non puo', a differenza di altri cittadini, far ricorso all'art. 1467 cit., con la conseguenza che l'abrogazione dell'art. 962 cod. civ. ed il ripristino dell'antico regime dell'enfiteusi darebbero luogo ad una situazione di disparita' lesiva del principio di uguaglianza, essendo del tutto razionale ed anzi rispondente a basilari principi giuridici che alla richiesta di risoluzione di un contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta siano legittimati i titolari di rapporti obbligatori e non invece i titolari di diritti reali inerenti direttamente sulla cosa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte