Sentenza 2/1976 (ECLI:IT:COST:1976:2)
Massima numero 8140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  14/01/1976;  Decisione del  14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8136  8137  8138  8139


Titolo
SENT. 2/76 E. ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ARTT. 1 E 18 - LEGGE N. 1138 DEL 1970 - DIVERSITA' DI DISCIPLINA PER LE ENFITEUSI URBANE E PER QUELLE RUSTICHE - RAZIONALITA' - SITUAZIONI OBIETTIVAMENTE DIVERSE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il legislatore, in considerazione delle speciali caratteristiche dei rapporti aventi ad oggetto immobili urbani o terreni a destinazione edificatoria, ha provveduto a dettare per essi una speciale disciplina, diversa da quella prevista per le enfiteusi rustiche ed i rapporti alle medesime assimilati. Pertanto, non violano il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. le differenti modalita' previste nelle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970 per le enfiteusi urbane e per quelle rustiche, trattandosi di norme regolatrici di situazioni oggettivamente diverse, e rispondenti a criteri razionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte