Straniero - Richiedenti protezione internazionale - Domanda di iscrizione anagrafica - Requisiti - Previsione, introdotta con decreto-legge, che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione - Denunciata mancanza dei presupposti per la decretazione d'urgenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Milano, prima sez. civile, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 13, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 113 del 2018, che ha introdotto l'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, secondo cui il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. Non è riscontrabile un'evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza della norma censurata, poiché essa si inserisce in modo omogeneo nel capo contenente le norme in materia di protezione internazionale, riguardando un aspetto dello status dei richiedenti asilo, come risulta dai lavori parlamentari di approvazione del decreto, nonché, da un punto di vista sistematico, dall'esame dei quattro titoli di cui esso si compone. Né, di fronte al massiccio afflusso dei richiedenti asilo e ai complessi problemi inerenti alla sua gestione, si può considerare manifestamente arbitraria la valutazione del Governo sull'esistenza dei presupposti del decreto-legge. Se è vero infatti che l'art. 13 e le norme collegate non affrontano una nuova emergenza, è anche vero che la persistenza di un problema può concretare le ragioni di urgenza e che, ricorrendone i presupposti, il programma di Governo ben può essere attuato anche mediante la decretazione d'urgenza. (Precedenti citati: sentenze n. 288 del 2019 e n. 194 del 2019).
Il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge va limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione, al fine di evitare la sovrapposizione tra la valutazione politica del Governo e delle Camere (in sede di conversione) e il controllo di legittimità costituzionale. In tali casi, la Corte costituzionale svolge il proprio giudizio in base a diversi criteri, quali: a) coerenza della norma rispetto al titolo del decreto e al suo preambolo; b) omogeneità contenutistica o funzionale della norma rispetto al resto del decreto-legge; c) utilizzo dei lavori preparatori; d) carattere ordinamentale o di riforma della norma. (Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2020, n. 288 del 2019, n. 97 del 2019, n. 33 del 2019, n. 137 del 2018, n. 99 del 2018, n. 5 del 2018 e n. 220 del 2013).