Sentenza 3/1976 (ECLI:IT:COST:1976:3)
Massima numero 8141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  14/01/1976;  Decisione del  14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8142


Titolo
SENT. 3/76 A. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - REGIME DI BLOCCO DEI CANONI - LEGGE 6 NOVEMBRE 1963, N. 1444, ART. 1, PRIMO E SECONDO COMMA, E 3, E SUCCESSIVE LEGGI DI PROROGA - MANCATA PREVISIONE DI MECCANISMI DI RIVALUTAZIONE PERIODICA DEL CANONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - INSUSSISTENZA - LA DISCIPLINA ATTIENE ALLA FUNZIONE SOCIALE DELLA PROPRIETA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata - in riferimento all'art. 42, comma secondo, della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 legge 6 novembre 1963, n. 1444 (norme relative ad immobili urbani ad uso abitazione) nonche' delle successive norme di proroga della detta legge concernenti il regime vincolistico delle locazioni ed, in particolare, la mancata previsione di un adeguato meccanismo di rivalutazione periodica del canone nei confronti della svalutazione monetaria. Il regime di blocco denunziato si giustifica, invero - sul presupposto (per altro) del suo carattere di "mezzo straordinario di intervento pubblico preordinato a fronteggiare crisi congiunturali" - alla stregua proprio del parametro costituzionale richiamato; giacche' questo riconosce e garantisce la proprieta', ma riserva alla legge di determinarne i limiti allo scopo di realizzarne la funzione sociale. - V. Sent. n. 30 del 1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte