Sentenza 4/1976 (ECLI:IT:COST:1976:4)
Massima numero 8145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
14/01/1976; Decisione del
14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 4/76 C. LAVORO - FAMIGLIA - PROPRIETA' - ARTT. 4, 31 E 42 COST. - FINALITA' - NON IMPONGONO, RIGUARDO ALLE LOCAZIONI ABITATIVE, UN REGIME DI BLOCCO DEI CANONI. PROPRIETA' - FUNZIONE SOCIALE - PUO' GIUSTIFICARE, MA SOLO COME MISURA CONTINGENTE, UN REGIME DI BLOCCO DEI CANONI. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO ABITAZIONE - LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833, ART. 2, PRIMO COMMA, E D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 56 - MANCATA PREVISIONE DI UN NUOVO BLOCCO PER LE LOCAZIONI STIPULATE POSTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DEL 1969 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 4, 31 E 42, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 4/76 C. LAVORO - FAMIGLIA - PROPRIETA' - ARTT. 4, 31 E 42 COST. - FINALITA' - NON IMPONGONO, RIGUARDO ALLE LOCAZIONI ABITATIVE, UN REGIME DI BLOCCO DEI CANONI. PROPRIETA' - FUNZIONE SOCIALE - PUO' GIUSTIFICARE, MA SOLO COME MISURA CONTINGENTE, UN REGIME DI BLOCCO DEI CANONI. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO ABITAZIONE - LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833, ART. 2, PRIMO COMMA, E D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 56 - MANCATA PREVISIONE DI UN NUOVO BLOCCO PER LE LOCAZIONI STIPULATE POSTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DEL 1969 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 4, 31 E 42, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il perseguimento delle finalita' contemplate negli artt. 4, 31 e 42, comma secondo, Cost., riguardo alla promozione di condizioni per la effettivita' del diritto al lavoro, alla formazione della famiglia e alla funzione sociale della proprieta', non si lega, in termini di necessarieta', allo strumento legislativo del blocco dei canoni locativi. In particolare, la funzione sociale della proprieta', di cui all'art. 42 cpv. della Costituzione - se puo' giustificare un regime di blocco dei canoni (come misura contingente e non forma di assetto ordinario della proprieta' di immobili urbani destinati ad uso di abitazione) - non postula, pero', l'adozione del regime stesso come misura in ogni caso e in ogni tempo indispensabile alla attuazione del precetto costituzionale. Pertanto la mancata previsione nell'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e nell'art. 2, primo comma, legge 26 novembre 1969, n. 833, di un nuovo blocco per le locazioni stipulate successivamente al 1969, non contrasta con gli indicati precetti costituzionali. Cfr.: sent. n. 3 del 1976.
Il perseguimento delle finalita' contemplate negli artt. 4, 31 e 42, comma secondo, Cost., riguardo alla promozione di condizioni per la effettivita' del diritto al lavoro, alla formazione della famiglia e alla funzione sociale della proprieta', non si lega, in termini di necessarieta', allo strumento legislativo del blocco dei canoni locativi. In particolare, la funzione sociale della proprieta', di cui all'art. 42 cpv. della Costituzione - se puo' giustificare un regime di blocco dei canoni (come misura contingente e non forma di assetto ordinario della proprieta' di immobili urbani destinati ad uso di abitazione) - non postula, pero', l'adozione del regime stesso come misura in ogni caso e in ogni tempo indispensabile alla attuazione del precetto costituzionale. Pertanto la mancata previsione nell'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e nell'art. 2, primo comma, legge 26 novembre 1969, n. 833, di un nuovo blocco per le locazioni stipulate successivamente al 1969, non contrasta con gli indicati precetti costituzionali. Cfr.: sent. n. 3 del 1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte