Sentenza 5/1976 (ECLI:IT:COST:1976:5)
Massima numero 8146
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
14/01/1976; Decisione del
14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 5/76. PROCESSO PENALE - RIABILITAZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 598 - ISTRUZIONE E DECISIONE - DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO - MANCATA PREVISIONE DELL'OSSERVANZA DELL'ART. 372 (DEPOSITO DEGLI ATTI ISTRUTTORI IN CANCELLERIA E FACOLTA' DEI DIFENSORI) - NON E' GARANTITO IL CONTRADDITTORIO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 5/76. PROCESSO PENALE - RIABILITAZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 598 - ISTRUZIONE E DECISIONE - DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO - MANCATA PREVISIONE DELL'OSSERVANZA DELL'ART. 372 (DEPOSITO DEGLI ATTI ISTRUTTORI IN CANCELLERIA E FACOLTA' DEI DIFENSORI) - NON E' GARANTITO IL CONTRADDITTORIO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 598 c.p.p., che nel procedimento di riabilitazione prevede per l'istante la sola facolta' di presentare memorie, senza che sia instaurato un vero contraddittorio e gli sia riconosciuto il diritto di prendere cognizione delle acquisizioni processuali, deve ritenersi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Il diritto di difesa e', infatti, in primo luogo, garanzia di contraddittorio e, pur potendo diversamente atteggiarsi, in funzione delle caratteristiche dei diversi tipi di procedimento, puo' dirsi assicurato solo e quando l'interessato abbia la possibilita' di partecipare ad un'effettiva dialettica processuale. - V. Sent. nn. 199 del 1975, 255 del 1974, 190 del 1970.
L'art. 598 c.p.p., che nel procedimento di riabilitazione prevede per l'istante la sola facolta' di presentare memorie, senza che sia instaurato un vero contraddittorio e gli sia riconosciuto il diritto di prendere cognizione delle acquisizioni processuali, deve ritenersi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Il diritto di difesa e', infatti, in primo luogo, garanzia di contraddittorio e, pur potendo diversamente atteggiarsi, in funzione delle caratteristiche dei diversi tipi di procedimento, puo' dirsi assicurato solo e quando l'interessato abbia la possibilita' di partecipare ad un'effettiva dialettica processuale. - V. Sent. nn. 199 del 1975, 255 del 1974, 190 del 1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte