Sentenza 6/1976 (ECLI:IT:COST:1976:6)
Massima numero 8148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  14/01/1976;  Decisione del  14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8147


Titolo
SENT. 6/76 B. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 90 - INAMMISSIBILITA' DI UN SECONDO GIUDIZIO IN ORDINE AL MEDESIMO FATTO - LIMITAZIONE AL SOLO CASO DI IMPUTATO CONDANNATO O PROSCIOLTO CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DELL'IPOTESI IN CUI LA SENTENZA NON SIA ANCORA PASSATA IN GIUDICATO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 90 del codice di procedura penale (che prevedendo la non reiterabilita' del procedimento per uno stesso fatto solo per l'imputato condannato o prosciolto con sentenza divenuta irrevocabile, non la esclude anche quando la sentenza non sia ancora passato in giudicato), non contrasta con l'art. 3 della Costituzione perche' le due situazioni giuridiche, quella della sentenza divenuta irrevocabile e quella della sentenza che tale ancora non sia, sono profondamente differenziate sul piano giuridico; percio' il diverso trattamento e' di per se' giustificato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte