Sentenza 7/1976 (ECLI:IT:COST:1976:7)
Massima numero 8149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
14/01/1976; Decisione del
14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8150
Titolo
SENT. 7/76 A. TURISMO - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO - R.D.L. 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523, ART. 20, SECONDO E TERZO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 9 DEL D.P.R. 28 GIUGNO 1955, N. 630) - COMITATI ED ENTI PROMOTORI DI MOVIMENTI DI MASSA - DIVIETO DI ORGANIZZARE VIAGGI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DI DEROGA - RIFERIBILITA' ANCHE AI SINDACATI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 9, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 7/76 A. TURISMO - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO - R.D.L. 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523, ART. 20, SECONDO E TERZO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 9 DEL D.P.R. 28 GIUGNO 1955, N. 630) - COMITATI ED ENTI PROMOTORI DI MOVIMENTI DI MASSA - DIVIETO DI ORGANIZZARE VIAGGI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DI DEROGA - RIFERIBILITA' ANCHE AI SINDACATI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 9, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La normativa di cui all'art. 20, secondo e terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, nel testo modificato dall'art. 9 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, relativa alla deroga al divieto imposto ai comitati ed agli enti promotori di movimenti di massa, di svolgere le attivita', proprie del settore turistico, senza preventiva apposita autorizzazione ministeriale, non pone alcuna discriminazione in danno di movimenti di massa e, in particolare, dei sindacati; l'intervento amministrativo da essa previsto assume in concreto valore promozionale e trova giustificazione nella necessita' di salvaguardare gli interessi generali dello Stato, con i quali ogni attivita' libera di manifestarsi deve ragionevolmente collimare. Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 9, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale di dette disposizioni sollevata sotto il profilo che esse sarebbero discriminatorie nei confronti degli enti promotori di movimenti di massa, e rappresenterebbero una limitazione al pieno sviluppo della persona umana e una non accettabile compressione alla evoluzione culturale dei lavoratori.
La normativa di cui all'art. 20, secondo e terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, nel testo modificato dall'art. 9 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, relativa alla deroga al divieto imposto ai comitati ed agli enti promotori di movimenti di massa, di svolgere le attivita', proprie del settore turistico, senza preventiva apposita autorizzazione ministeriale, non pone alcuna discriminazione in danno di movimenti di massa e, in particolare, dei sindacati; l'intervento amministrativo da essa previsto assume in concreto valore promozionale e trova giustificazione nella necessita' di salvaguardare gli interessi generali dello Stato, con i quali ogni attivita' libera di manifestarsi deve ragionevolmente collimare. Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 9, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale di dette disposizioni sollevata sotto il profilo che esse sarebbero discriminatorie nei confronti degli enti promotori di movimenti di massa, e rappresenterebbero una limitazione al pieno sviluppo della persona umana e una non accettabile compressione alla evoluzione culturale dei lavoratori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Altri parametri e norme interposte