Sentenza 7/1976 (ECLI:IT:COST:1976:7)
Massima numero 8150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  14/01/1976;  Decisione del  14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8149


Titolo
SENT. 7/76 B. TURISMO - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO - SINDACATI - R.D.L. 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523, ART. 20, SECONDO E TERZO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 9 DEL D.P.R. 28 GIUGNO 1955, N. 630) - POTERE DEI SINDACATI DI PROMUOVERE MOVIMENTI DI MASSA, ORGANIZZARE VIAGGI ETC. - SOTTOPOSIZIONE AD AUTORIZZAZIONE DI DEROGA AL GENERALE DIVIETO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 39 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'organizzare gite o viaggi a carattere culturale, religioso o patriottico se puo' rappresentare un complemento apprezzabile dell'attivita' sindacale, intesa in senso lato, tuttavia costituisce pur sempre attivita' che rimane al di fuori della istituzione e organizzazione interna dei sindacati stessi e, di conseguenza, va soggetta all'osservanza delle legge ordinarie dello Stato cosi' come per ogni altro ente, cittadino o raggruppamento di cittadini. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 39 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, secondo e terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, come modificato dall'art. 9 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, nella parte in cui fa divieto ai comitati ed agli enti promotori di movimenti di massa, e quindi anche ai sindacati, di svolgere le attivita', proprie del settore turistico, di organizzare i viaggi, senza preventiva, apposita autorizzazione ministeriale, difettando in tale disciplina qualsiasi negazione o violazione delle liberta' sindacali e della conseguente liberta' di azione sindacale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte