Sentenza 186/2020 (ECLI:IT:COST:2020:186)
Massima numero 43203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  09/07/2020;  Decisione del  09/07/2020
Deposito del 31/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  43197  43198  43199  43200  43201  43202  43204  43218  43219


Titolo
Straniero - Richiedenti protezione internazionale - Domanda di iscrizione anagrafica - Requisiti - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione - Irrazionalità e irragionevole disparità di trattamento con conseguente violazione della pari dignità sociale - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, per cui il permesso di soggiorno non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. La norma censurata dai Tribunali di Milano, sez. prima, Ancona, sez. prima e Salerno, sez. civ. feriale, è intrinsecamente irrazionale, in ragione della sua incoerenza rispetto alle finalità perseguite dall'indicato decreto-legge. Volendo liberare le amministrazioni comunali, sul cui territorio sono situati i centri di accoglienza degli stranieri richiedenti asilo, dall'onere di far fronte agli adempimenti in materia di iscrizione anagrafica degli stessi, la norma censurata infatti contraddice la ratio complessiva del decreto-legge che la contiene, perché, anziché aumentare il livello di sicurezza pubblica, finisce con il limitare le capacità di controllo e monitoraggio, anche a fini sanitari, dell'autorità pubblica sulla popolazione effettivamente residente sul suo territorio, escludendo da essa una categoria di persone, gli stranieri richiedenti asilo, regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, senza che questa esclusione possa ragionevolmente giustificarsi alla luce degli obblighi di registrazione della popolazione residente. Né vale l'argomento della precarietà della permanenza legale sul territorio dei richiedenti asilo, poiché non solo il permesso di soggiorno ha durata di sei mesi ed è rinnovabile, ma anche perché, nella stragrande maggioranza dei casi, il periodo complessivo di permanenza dei richiedenti asilo risulta essere di almeno un anno e mezzo, soprattutto a causa dei tempi di decisione sulle domande. Ugualmente meritevoli di accoglimento, infine, sono le censure prospettate per l'irragionevole disparità di trattamento determinata tra stranieri richiedenti asilo e altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, oltre che con i cittadini italiani. Per la portata e per le conseguenze anche in termini di stigma sociale dell'esclusione operata con la norma oggetto del presente giudizio, di cui è non solo simbolica espressione l'impossibilità di ottenere la carta d'identità, la prospettata lesione del parametro evocato, infatti, assume in questo contesto - al di là della stessa violazione del principio di eguaglianza - la specifica valenza di lesione della connessa pari dignità sociale.

Pur potendo il legislatore valorizzare le esistenti differenze di fatto tra cittadini e stranieri, non può porre gli stranieri (o una certa categoria di stranieri) in una condizione di "minorazione" sociale senza idonea giustificazione, e ciò per la decisiva ragione che lo status di straniero non può essere di per sé considerato come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi. (Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2018, n. 230 del 2015, n. 119 del 2015, n. 22 del 2015, n. 309 del 2013, n. 202 del 2013, n. 172 del 2013, n. 40 del 2013, n. 2 del 2013, n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 61 del 2011, n. 249 del 2010, n. 187 del 2010, n. 306 del 2008, n. 148 del 2008, n. 324 del 2006, n. 432 del 2005, n. 252 del 2001, n. 105 del 2001, n. 203 del 1997, n. 62 del 1994, n. 54 del 1979, n. 244 del 1974, n. 177 del 1974, n. 144 del 1970, n. 104 del 1969 e n. 120 del 1967).

La pari dignità sociale è riconosciuta dall'art. 3 Cost. alla persona in quanto tale, a prescindere dal suo status e dal grado di stabilità della sua permanenza regolare nel territorio italiano.

I moderni sistemi di anagrafe trovano fondamento in un'esigenza di registrazione amministrativa della popolazione residente, che, riferita ai residenti nel territorio comunale, costituisce il presupposto necessario per l'adeguato esercizio di tutte le funzioni affidate alla pubblica amministrazione, da quelle di sicurezza e ordine pubblico, appunto, a quelle sanitarie, da quelle di regolazione e controllo degli insediamenti abitativi all'erogazione di servizi pubblici.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2015  n. 142  art. 4  co. 1

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art. 13  co. 1

legge  01/12/2018  n. 132  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte