Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Scuole di specializzazione di area sanitaria non medica - Finanziamento da parte della Regione di borse di studio per la loro frequenza - Abrogazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione nonché della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036010).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 5, comma 47, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 che, sopprimendo il comma 1 dell’art. 3-bis della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020, aveva abrogato la disposizione relativa all’erogazione, da parte della Regione, di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica. Il testo della disposizione impugnata, nella formulazione vigente prima della modifica recata dall’art. 5, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 13 del 2024, non era affetto da un livello di ambiguità così serio da farne discendere la concreta inapplicabilità o la totale incomprensibilità. Inoltre non era violato nemmeno l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla norma interposta di cui all’art. 2-bis del d.l. n. 42 del 2016, come conv., avente ad oggetto il blocco dei finanziamenti, non configurando quest’ultimo un principio fondamentale della materia, di competenza legislativa concorrente, della tutela della salute idoneo a vincolare il legislatore regionale, dal momento che non è ravvisabile una scelta di fondo sistematicamente perseguita dal legislatore in tal senso. La Regione, pertanto, conformemente alle previsioni statutarie, può provvedere, con risorse proprie, al finanziamento delle citate borse di studio. Né era violato, infine, il principio di leale collaborazione – il quale, peraltro, non si impone, di norma, al procedimento legislativo, anche regionale, fatte salve le eccezionali ipotesi, costituzionalmente previste, di concertazione legislativa – in quanto il ricorrente non ha comunque depositato alcun atto ufficiale della Regione dal quale sarebbe ricavabile l’impegno asseritamente violato ad erogare dette borse. (Precedenti: S. 139/2024 - mass. 46223; S. 237/2017 - mass. 41629; S. 112/2023 - mass. 45611; S. 249/2018 - mass. 40625; S. 126/2014 - mass. 37930).