Sentenza 8/1976 (ECLI:IT:COST:1976:8)
Massima numero 8151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
14/01/1976; Decisione del
14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8152
Titolo
SENT. 8/76 A. CORTE DEI CONTI - RICORSI IN MATERIA DI PENSIONI - R.D. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 63; R.D. 13 AGOSTO 1933, N. 1038, ART. 72; R.D.L. 3 MARZO 1938, N.680, ART. 60 - PROPOSIZIONE DEL RICORSO - TERMINE PERENTORIO - DECORRENZA DALLA DATA DI COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - NATURA DEL DIRITTO E NATURA NON AUTORITATIVA DEL PROVVEDIMENTO - NON GIUSTIFICANO LA PREVISIONE DI UN TERMINE (NON PREVISTO NEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER QUANTO CONCERNE IL DIRITTO ALLO STIPENDIO) - DIFETTO DI RAZIONALITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI TRA LORO ASSIMILABILI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 8/76 A. CORTE DEI CONTI - RICORSI IN MATERIA DI PENSIONI - R.D. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 63; R.D. 13 AGOSTO 1933, N. 1038, ART. 72; R.D.L. 3 MARZO 1938, N.680, ART. 60 - PROPOSIZIONE DEL RICORSO - TERMINE PERENTORIO - DECORRENZA DALLA DATA DI COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - NATURA DEL DIRITTO E NATURA NON AUTORITATIVA DEL PROVVEDIMENTO - NON GIUSTIFICANO LA PREVISIONE DI UN TERMINE (NON PREVISTO NEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER QUANTO CONCERNE IL DIRITTO ALLO STIPENDIO) - DIFETTO DI RAZIONALITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI TRA LORO ASSIMILABILI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Il diritto a pensione dei pubblici dipendenti va collocato nel piu' ampio quadro delle prestazioni patrimoniali a carico dell'Amministrazione, da esse corrisposte sia a titolo di remunerazione del servizio svolto dall'impiegato, sia, dopo la cessazione del servizio, come corresponsione periodica e vitalizia di una somma di danaro. Tali prestazioni sono oggetto di diritti soggettivi di natura patrimoniale, e il provvedimento amministrativo che le riconosce o le esclude e' privo di ogni carattere autoritativo, perche' si limita ad accertare i presupposti stabiliti dalla legge, in ordine sia alla loro spettanza sia alla determinazione del relativo ammontare. Esse trovano tutela giurisdizionale dinanzi agli organi di giustizia amministrativa per quel che riguarda il diritto allo stipendio, dinanzi alla Corte dei conti per il diritto al trattamento di quiescenza. Nei loro riguardi non vale, per i ricorsi al Consiglio di Stato, il termine di decadenza previsto in via generale dall'art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054. Non trova giustificazione, pertanto, l'analogo termine di decadenza previsto per i ricorsi alla Corte dei conti dagli artt. 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214,72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e 60 del r.d. 3 marzo 1938, n. 680, non essendovi alcun valido motivo per differenziare, dal punto di vista della tutela, i diritti patrimoniali nascenti in costanza del rapporto d'impiego pubblico, da quelli che invece sorgono dalla cessazione del servizio ed attengono al trattamento di quiescenza del dipendente. Dette disposizioni sono quindi costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui statuiscono, per la proposizione dei ricorsi in materia pensionistica, un termine perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato.
Il diritto a pensione dei pubblici dipendenti va collocato nel piu' ampio quadro delle prestazioni patrimoniali a carico dell'Amministrazione, da esse corrisposte sia a titolo di remunerazione del servizio svolto dall'impiegato, sia, dopo la cessazione del servizio, come corresponsione periodica e vitalizia di una somma di danaro. Tali prestazioni sono oggetto di diritti soggettivi di natura patrimoniale, e il provvedimento amministrativo che le riconosce o le esclude e' privo di ogni carattere autoritativo, perche' si limita ad accertare i presupposti stabiliti dalla legge, in ordine sia alla loro spettanza sia alla determinazione del relativo ammontare. Esse trovano tutela giurisdizionale dinanzi agli organi di giustizia amministrativa per quel che riguarda il diritto allo stipendio, dinanzi alla Corte dei conti per il diritto al trattamento di quiescenza. Nei loro riguardi non vale, per i ricorsi al Consiglio di Stato, il termine di decadenza previsto in via generale dall'art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054. Non trova giustificazione, pertanto, l'analogo termine di decadenza previsto per i ricorsi alla Corte dei conti dagli artt. 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214,72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e 60 del r.d. 3 marzo 1938, n. 680, non essendovi alcun valido motivo per differenziare, dal punto di vista della tutela, i diritti patrimoniali nascenti in costanza del rapporto d'impiego pubblico, da quelli che invece sorgono dalla cessazione del servizio ed attengono al trattamento di quiescenza del dipendente. Dette disposizioni sono quindi costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui statuiscono, per la proposizione dei ricorsi in materia pensionistica, un termine perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte