Sentenza 8/1976 (ECLI:IT:COST:1976:8)
Massima numero 8152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
14/01/1976; Decisione del
14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8151
Titolo
SENT. 8/76 B. CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' PARZIALE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - ALTRE DISPOSIZIONI AVENTI LO STESSO CONTENUTO - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE IN PARTE QUA.
SENT. 8/76 B. CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' PARZIALE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - ALTRE DISPOSIZIONI AVENTI LO STESSO CONTENUTO - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE IN PARTE QUA.
Testo
A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimita' deriva come conseguenza della decisione adottata. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni da parte degli eventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato - in conseguenza della declaratoria d'illegittimita' costituzionale, negli stessi limiti, degli artt. 63, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; 72, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; 60, r.d.l. 3 marzo 1938, n.680 -: l'art. 22, secondo comma, r.d. 22 aprile 1909, n. 229, sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato; l'art. 24, secondo comma, r.d.l. 27 novembre 1919, n. 2373, conv. nella legge 7 aprile 1921, n. 369, che migliora il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato; l'art. 49 r.d. 12 luglio 1934, n. 2312, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari; l'art. 54, primo comma, legge 6 luglio 1939, n. 1035, sul regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari; l'art. 63, primo comma, legge 6 febbraio 1941, n. 176, sull'ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari, in quanto richiamata dall'art. 6 legge 11 aprile 1955, n. 379; l'art. 59, primo comma, legge 25 luglio 1941, n. 934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali; l'art. 90, primo comma, d.P.R. 5 giugno 1952, n. 656, in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurali; l'art. 29, secondo comma, legge 6 agosto 1967, n. 699, sulla disciplina dell'Ente Fondo trattamento di quiescenza al personale del lotto.
A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimita' deriva come conseguenza della decisione adottata. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni da parte degli eventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato - in conseguenza della declaratoria d'illegittimita' costituzionale, negli stessi limiti, degli artt. 63, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; 72, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; 60, r.d.l. 3 marzo 1938, n.680 -: l'art. 22, secondo comma, r.d. 22 aprile 1909, n. 229, sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato; l'art. 24, secondo comma, r.d.l. 27 novembre 1919, n. 2373, conv. nella legge 7 aprile 1921, n. 369, che migliora il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato; l'art. 49 r.d. 12 luglio 1934, n. 2312, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari; l'art. 54, primo comma, legge 6 luglio 1939, n. 1035, sul regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari; l'art. 63, primo comma, legge 6 febbraio 1941, n. 176, sull'ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari, in quanto richiamata dall'art. 6 legge 11 aprile 1955, n. 379; l'art. 59, primo comma, legge 25 luglio 1941, n. 934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali; l'art. 90, primo comma, d.P.R. 5 giugno 1952, n. 656, in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurali; l'art. 29, secondo comma, legge 6 agosto 1967, n. 699, sulla disciplina dell'Ente Fondo trattamento di quiescenza al personale del lotto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27