Sentenza 9/1976 (ECLI:IT:COST:1976:9)
Massima numero 8154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
14/01/1976; Decisione del
14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/76 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORATRICI MADRI - LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ART. 1, TERZO COMMA - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI GESTAZIONE E FINO AD UN ANNO DI ETA' DEL BAMBINO - SONO ESCLUSE LE COLLABORATRICI DOMESTICHE - DIVERSA NATURA DEL LORO RAPPORTO DI LAVORO DA OGNI ALTRO TIPO DI LAVORO DIPENDENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 31 E 35 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 9/76 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORATRICI MADRI - LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ART. 1, TERZO COMMA - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI GESTAZIONE E FINO AD UN ANNO DI ETA' DEL BAMBINO - SONO ESCLUSE LE COLLABORATRICI DOMESTICHE - DIVERSA NATURA DEL LORO RAPPORTO DI LAVORO DA OGNI ALTRO TIPO DI LAVORO DIPENDENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 31 E 35 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le disposizioni della Costituzione che riconoscono al cittadino il diritto a conseguire un'occupazione e a conservare il posto di lavoro (art. 4) ed impongono alla Repubblica l'obbligo di tutelare e proteggere la maternita' e l'infanzia (art. 31) e lo stesso lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35), non impediscono al legislatore, in senso assoluto, di regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, tenendo conto della particolare natura che alcuni rapporti di lavoro, fra cui quello domestico, vengono ad assumere di fronte alla generalita' degli altri, e prevedendo di conseguenza, discipline diverse, dirette ad equilibrare ed armonizzare tra loro interessi contrastanti. Pertanto, non e' fondata, in riferimento a dette norme (parametro), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, nella parte in cui esclude dal divieto di licenziamento durante il periodo di gestazione e fino ad un anno di eta' del bambino le collaboratrici domestiche; questione sollevata sotto il profilo di un'indebita disparita' di trattamento in danno di questa categoria di lavoratrici, e della violazione dei principi posti a tutela della posizione e delle funzioni della madre.
Le disposizioni della Costituzione che riconoscono al cittadino il diritto a conseguire un'occupazione e a conservare il posto di lavoro (art. 4) ed impongono alla Repubblica l'obbligo di tutelare e proteggere la maternita' e l'infanzia (art. 31) e lo stesso lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35), non impediscono al legislatore, in senso assoluto, di regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, tenendo conto della particolare natura che alcuni rapporti di lavoro, fra cui quello domestico, vengono ad assumere di fronte alla generalita' degli altri, e prevedendo di conseguenza, discipline diverse, dirette ad equilibrare ed armonizzare tra loro interessi contrastanti. Pertanto, non e' fondata, in riferimento a dette norme (parametro), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, nella parte in cui esclude dal divieto di licenziamento durante il periodo di gestazione e fino ad un anno di eta' del bambino le collaboratrici domestiche; questione sollevata sotto il profilo di un'indebita disparita' di trattamento in danno di questa categoria di lavoratrici, e della violazione dei principi posti a tutela della posizione e delle funzioni della madre.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte