Sentenza 9/1976 (ECLI:IT:COST:1976:9)
Massima numero 8155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
14/01/1976; Decisione del
14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/76 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - COST., ARTT. 4,31 E 35 - INTERPRETAZIONE - DIVIETI ED OBBLIGHI PER IL LEGISLATORE - NON E' IMPEDITA LA DIVERSA DISCIPLINA DI RAPPORTI DI LAVORO DI CUI SIA RITENUTA DIVERSA LA NATURA - EVENTUALE DISCIPLINA UNIFORME - IRRAZIONALITA'.
SENT. 9/76 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - COST., ARTT. 4,31 E 35 - INTERPRETAZIONE - DIVIETI ED OBBLIGHI PER IL LEGISLATORE - NON E' IMPEDITA LA DIVERSA DISCIPLINA DI RAPPORTI DI LAVORO DI CUI SIA RITENUTA DIVERSA LA NATURA - EVENTUALE DISCIPLINA UNIFORME - IRRAZIONALITA'.
Testo
Gli artt. 4,31 e 35 della Costituzione, se fanno divieto al legislatore di imporre limiti discriminatori alla liberta' di conseguire e scegliere un posto di lavoro e di conservarlo, e gli fanno obbligo di sviluppare una adeguata protettiva attivita' assistenziale nei riguardi della famiglia, della maternita' e dell'infanzia e di determinare modi e forme adatte alla tutela del lavoro stesso, tuttavia non gli vietano di regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, tenendo conto dei particolari aspetti che alcuni rapporti di lavoro vengono ad assumere di fronte ad altri, e dettare di conseguenza, discipline diverse, dirette ad equilibrare ed armonizzare tra loro interessi contrastanti. Una disciplina uniforme che non si preoccupasse di cio' si potrebbe risolvere in un illogico, sproporzionato e irrazionale danno per una della parti.
Gli artt. 4,31 e 35 della Costituzione, se fanno divieto al legislatore di imporre limiti discriminatori alla liberta' di conseguire e scegliere un posto di lavoro e di conservarlo, e gli fanno obbligo di sviluppare una adeguata protettiva attivita' assistenziale nei riguardi della famiglia, della maternita' e dell'infanzia e di determinare modi e forme adatte alla tutela del lavoro stesso, tuttavia non gli vietano di regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, tenendo conto dei particolari aspetti che alcuni rapporti di lavoro vengono ad assumere di fronte ad altri, e dettare di conseguenza, discipline diverse, dirette ad equilibrare ed armonizzare tra loro interessi contrastanti. Una disciplina uniforme che non si preoccupasse di cio' si potrebbe risolvere in un illogico, sproporzionato e irrazionale danno per una della parti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte