Ordinanza 10/1976 (ECLI:IT:COST:1976:10)
Massima numero 8156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  14/01/1976;  Decisione del  14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 10/76. AGRICOLTURA - FRODI ALIMENTARI - REPRESSIONE DELLE FRODI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ARTT.22 E 54 (COMBINATO DISPOSTO) - COMMINATORIA DI PENA PECUNIARIA IN MISURA FISSA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 54 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. Identica questione e' stata infatti gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 67 del 1963, la quale ha ritenuto che la previsione di una pena pecuniaria in misura fissa - ex art. 54 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 - non contrasta con il principio di eguaglianza, poiche' da un lato il sistema delle sanzioni pecuniarie rende possibile al giudice la loro graduazione attraverso l'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti e dall'altro lato la valutazione della congruenza tra reato e pena appartiene alla politica legislativa sottratta al sindacato della Corte, a meno che non si addivenga a sperequazioni di dimensioni tali da non riuscire sorrette dalla benche' minima giustificazione, la qual cosa non si riscontra nel caso specifico. Ne' sussistono motivi per discostarsi dalla decisione richiamata. - v. Sent. n. 67 del 1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte