Ordinanza 13/1976 (ECLI:IT:COST:1976:13)
Massima numero 8159
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente OGGIONI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
14/01/1976; Decisione del
14/01/1976
Deposito del 15/01/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 13/76. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - D.M. 23 LUGLIO 1975 (IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE ECCEDENZE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - DOMANDA DELLA REGIONE DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO - INSUSSISTENZA DI GRAVI RAGIONI - REIEZIONE.
ORD. 13/76. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - D.M. 23 LUGLIO 1975 (IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE ECCEDENZE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - DOMANDA DELLA REGIONE DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO - INSUSSISTENZA DI GRAVI RAGIONI - REIEZIONE.
Testo
Ai sensi degli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzione tra Stato e regioni puo' essere disposta la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato solo se sussistono gravi ragioni che valgano a giustificarla. (Nella specie, e' stata rigettata l'istanza della Regione Sicilia di sospensione dell'esecuzione del d.m. 23 luglio 1975, in materia di rimborso delle eccedenze dell'imposta sul valore aggiunto, perche' nelle more del giudizio l'Assessore regionale con suo provvedimento aveva disposto la disapplicazione dell'impugnato decreto nell'ambito del territorio della regione siciliana).
Ai sensi degli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzione tra Stato e regioni puo' essere disposta la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato solo se sussistono gravi ragioni che valgano a giustificarla. (Nella specie, e' stata rigettata l'istanza della Regione Sicilia di sospensione dell'esecuzione del d.m. 23 luglio 1975, in materia di rimborso delle eccedenze dell'imposta sul valore aggiunto, perche' nelle more del giudizio l'Assessore regionale con suo provvedimento aveva disposto la disapplicazione dell'impugnato decreto nell'ambito del territorio della regione siciliana).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 40
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) 16/03/1956
n. 0
art. 28