Diritti fondamentali (in particolare: principio di uguaglianza) - Destinatari - Applicazione anche agli stranieri - Limitazioni - Necessità di giustificazione ragionevole e razionale.
Se è vero che l'art. 3 Cost. si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattisi di rispettare i diritti fondamentali; al legislatore non è dunque consentito introdurre regimi differenziati circa il trattamento da riservare ai singoli consociati se non in presenza di una "causa" normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria. (Precedenti citati: sentenze n. 432 del 2005 e n. 120 del 1967).
La riconosciuta eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà non esclude affatto che, nelle situazioni concrete, non possano presentarsi, fra soggetti uguali, differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento. (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2011, n. 62 del 1994, n. 177 del 1974, n. 244 del 1974, n. 144 del 1970, n. 104 del 1969 e n. 120 del 1967; ordinanze n. 503 del 1987 e n. 490 del 1988).