Sentenza 14/1976 (ECLI:IT:COST:1976:14)
Massima numero 8161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  15/01/1976;  Decisione del  15/01/1976
Deposito del 22/01/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8160


Titolo
SENT. 14/76 B. PROCESSO PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PRIMA DEL DIBATTIMENTO - MANCATA PREVISIONE DELLA NOTIFICAZIONE ANCHE ALL'ASSICURATORE, QUALE RESPONSABILE CIVILE - COD. PROC. PEN., ART. 95, PRIMO COMMA - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 95, primo comma, cod. proc. pen., - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., per la mancanza di prescrizioni che la dichiarazione di costituzione di parte civile prima del dibattimento sia notificata anche all'assicuratore quale responsabile civile - gia' dichiarata non fondata con sent. n. 172 del 1974. - v. S. n. 172 del 1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte