Sentenza 15/1976 (ECLI:IT:COST:1976:15)
Massima numero 8163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  15/01/1976;  Decisione del  15/01/1976
Deposito del 22/01/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8162  8164  8165


Titolo
SENT. 15/76 B. EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA - LEGGE 28 LUGLIO 1967, N. 641, ART. 14 ULTIMO COMMA - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO DI ESPROPRIO - RIFERIMENTO ALLA LEGGE 15 GENNAIO 1885, N. 2892 (SUL RISANAMENTO DELLA CITTA' DI NAPOLI) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (SOTTO MOLTEPLICI PROFILI) - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il sistema di determinazione dell'indennizzo previsto dall'art. 14 legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica, che recepisce i criteri di valutazione dell'indennita' di esproprio stabiliti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli, e' aderente al particolare rilievo dell'interesse pubblico perseguito, ed attraverso la previsione di un sistema alternativo di accertamento degli indennizzi da versare ai proprietari dei fondi espropriati, con riferimento alla media del valore venale e dei fitti coacervati nell'ultimo decennio, ovvero, in difetto di locazioni accertate, alla media del valore venale e dell'imponibile catastale, mira all'individuazione di un presupposto obbiettivamente accertabile, in modo da garantire una certa uniformita' del trattamento risarcitorio fra i soggetti espropriati. D'altra parte tale sistema, prevedendo in ogni caso che nel calcolo entri sempre a far parte, come dato componente della media, il valore venale dell'immobile, contribuisce in modo determinante ad adeguare, sia pure entro certi limiti, l'ammontare degli indennizzi alla realta' dei valori economici, giungendo a garantire, in ogni caso, un indennizzo pari alla media fra valore venale e reddito imponibile catastale, cioe' pari ad una somma, nella generalita' dei casi, superiore alla meta' del valore venale. La razionalita' del sistema, e la rispondenza dei detti criteri al concetto fondamentale secondo cui l'indennizzo per esproprio non deve necessariamente corrispondere alla consistenza economica del bene espropriato, essendo sufficiente che esso costituisca, coma nella specie, un ristoro, anche parziale, purche' non meramente simbolico, escludono la fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma impugnata, sollevata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza per la pretesa diversita' di trattamento fra proprietari espropriati in epoche diverse derivante dalla diversita' delle liquidazioni collegata alla progressiva svalutazione monetaria.

- v. S. n. 155/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte