Sentenza 16/1976 (ECLI:IT:COST:1976:16)
Massima numero 8166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
15/01/1976; Decisione del
15/01/1976
Deposito del 22/01/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 16/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - IMPUGNAZIONE DI DISPOSIZIONI DEL D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574, PER ASSUNTO CONTRASTO CON IL NUOVO STATUTO SPECIALE - PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN VIA EVENTUALE E SUBORDINATA (OVE LE DISPOSIZIONI NON SIANO DA RITENERSI ABROGATE) E CON RIFERIMENTO AL PERIODO TRANSITORIO COMPRESO TRA L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO E LA SCADENZA DEL BIENNIO DI CUI ALL'ART. 58, PRIMO COMMA, DI QUESTO - CARENZA, NELLA SPECIE, DI INTERESSE REGIONALE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. 16/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - IMPUGNAZIONE DI DISPOSIZIONI DEL D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574, PER ASSUNTO CONTRASTO CON IL NUOVO STATUTO SPECIALE - PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN VIA EVENTUALE E SUBORDINATA (OVE LE DISPOSIZIONI NON SIANO DA RITENERSI ABROGATE) E CON RIFERIMENTO AL PERIODO TRANSITORIO COMPRESO TRA L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO E LA SCADENZA DEL BIENNIO DI CUI ALL'ART. 58, PRIMO COMMA, DI QUESTO - CARENZA, NELLA SPECIE, DI INTERESSE REGIONALE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
E' inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano nei confronti del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", con l'esplicita avvertenza in limine, che i problemi in esso sollevati "riflettono esclusivamente il periodo transitorio intercorrente tra la data di entrata in vigore della nuova legge costituzionale n. 1 del 1971 e la scadenza del biennio di cui all'art. 57" (rectius: art. 58, primo comma) di quest'ultima, entro il quale avrebbero dovuto essere emanate le nuove norme di attuazione, e per l'ipotesi che, durante tale intervallo di tempo, qualcuna di esse dovesse ricevere applicazione. Essendo il biennio ormai scaduto e' venuta meno la ragion d'essere del ricorso, cosi' come in esso configurata e temporalmente delimitata.
E' inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano nei confronti del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", con l'esplicita avvertenza in limine, che i problemi in esso sollevati "riflettono esclusivamente il periodo transitorio intercorrente tra la data di entrata in vigore della nuova legge costituzionale n. 1 del 1971 e la scadenza del biennio di cui all'art. 57" (rectius: art. 58, primo comma) di quest'ultima, entro il quale avrebbero dovuto essere emanate le nuove norme di attuazione, e per l'ipotesi che, durante tale intervallo di tempo, qualcuna di esse dovesse ricevere applicazione. Essendo il biennio ormai scaduto e' venuta meno la ragion d'essere del ricorso, cosi' come in esso configurata e temporalmente delimitata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 0