Sentenza 17/1976 (ECLI:IT:COST:1976:17)
Massima numero 8167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
15/01/1976; Decisione del
15/01/1976
Deposito del 22/01/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 17/76. PROFESSIONI LIBERE - PROFESSIONI INTELLETTUALI - AMMISSIBILITA' DI SOCIETA' PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - FINALITA' DELLA RELATIVA DISCIPLINA.
SENT. 17/76. PROFESSIONI LIBERE - PROFESSIONI INTELLETTUALI - AMMISSIBILITA' DI SOCIETA' PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - FINALITA' DELLA RELATIVA DISCIPLINA.
Testo
L'eventuale riconoscimento dell'ammissibilita' della costituzione di societa' per l'esercizio delle attivita' professionali protette appartiene alla discrezionalita' di valutazione del legislatore, al quale soltanto spetta di stabilire se, e a quali condizioni, possa consentirsi l'adozione di forme societarie. In questa materia, la necessita' di una congrua normativa appare evidente, per evitare la possibilita' dell'esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati o autorizzati, ed il pericolo dello sfruttamento dell'opera intellettuale in forme non compatibili con la dignita' e autonomia dei singoli professionisti; mentre occorre, d'altro canto, con riguardo alla diversa qualita' delle prestazioni professionali, un preciso regolamento delle responsabilita' sociali e personali, sia nei confronti dei clienti e dei terzi, sia anche nei confronti dello Stato e delle organizzazioni professionali o sindacali. Non e' pertanto ravvisabile nell'attuale disciplina alcun conflitto con l'art. 41 Cost. primo comma.
L'eventuale riconoscimento dell'ammissibilita' della costituzione di societa' per l'esercizio delle attivita' professionali protette appartiene alla discrezionalita' di valutazione del legislatore, al quale soltanto spetta di stabilire se, e a quali condizioni, possa consentirsi l'adozione di forme societarie. In questa materia, la necessita' di una congrua normativa appare evidente, per evitare la possibilita' dell'esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati o autorizzati, ed il pericolo dello sfruttamento dell'opera intellettuale in forme non compatibili con la dignita' e autonomia dei singoli professionisti; mentre occorre, d'altro canto, con riguardo alla diversa qualita' delle prestazioni professionali, un preciso regolamento delle responsabilita' sociali e personali, sia nei confronti dei clienti e dei terzi, sia anche nei confronti dello Stato e delle organizzazioni professionali o sindacali. Non e' pertanto ravvisabile nell'attuale disciplina alcun conflitto con l'art. 41 Cost. primo comma.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 1
Altri parametri e norme interposte