Sentenza 18/1976 (ECLI:IT:COST:1976:18)
Massima numero 8168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
15/01/1976; Decisione del
15/01/1976
Deposito del 22/01/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 18/76. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 500 - NOTIFICA PER ESTRATTO DELLA SENTENZA ALL'IMPUTATO CONTUMACE - DIVERSITA' DI DISCIPLINA PER L'IMPUTATO CONSIDERATO "ASSENTE" (LETTURA IN UDIENZA DEL DISPOSITIVO) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 18/76. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 500 - NOTIFICA PER ESTRATTO DELLA SENTENZA ALL'IMPUTATO CONTUMACE - DIVERSITA' DI DISCIPLINA PER L'IMPUTATO CONSIDERATO "ASSENTE" (LETTURA IN UDIENZA DEL DISPOSITIVO) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In tutti i casi di "assenza" contemplati dal codice di procedura penale ricorre, quale dato costante, la sicura conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del giudizio e della data, almeno iniziale, di esso. Sicche' l'imputato "assente" e' nella condizione di poter assumere informazioni, sol che lo voglia, intorno a tutte le vicende del processo e di apprendere il contenuto della sentenza allorche' verra' emanata (sent. n. 136 del 1971). Deve, pertanto, escludersi che la mancata notifica della sentenza menomi in modo apprezzabile il diritto di difesa dell'imputato assente (e sia quindi lesiva dell'art. 24 Cost.) tanto piu' se si considera che egli e' rappresentato a tutti gli effetti (artt. 427 e 428 c.p.p.) dal difensore che ha il potere di interporre impugnazione (art. 192, u.c., c.p.p.) anche con riserva di motivi, da depositarsi entro venti giorni dall'avviso di cui agli artt. 151 e 201 c.p.p.. Il contumace, a differenza dell'assente, non ha manifestato alcuna volonta' negativa in ordine alla comparizione e alla presenza in udienza e potrebbe, in caso estremo, anche ignorare l'esistenza del giudizio o la data del dibattimento. Cio' spiega perche' mentre e' prevista la notifica, per estratto, della sentenza all'imputato contumace, non sia invece prescritto analogo adempimento per l'imputato "assente" e vale ad escludere che tale diversita' di trattamento possa essere ritenuta in contrasto con il principio d'uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. - v. Sent. n. 136 del 1971, Ord. n. 76 del 1973.
In tutti i casi di "assenza" contemplati dal codice di procedura penale ricorre, quale dato costante, la sicura conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del giudizio e della data, almeno iniziale, di esso. Sicche' l'imputato "assente" e' nella condizione di poter assumere informazioni, sol che lo voglia, intorno a tutte le vicende del processo e di apprendere il contenuto della sentenza allorche' verra' emanata (sent. n. 136 del 1971). Deve, pertanto, escludersi che la mancata notifica della sentenza menomi in modo apprezzabile il diritto di difesa dell'imputato assente (e sia quindi lesiva dell'art. 24 Cost.) tanto piu' se si considera che egli e' rappresentato a tutti gli effetti (artt. 427 e 428 c.p.p.) dal difensore che ha il potere di interporre impugnazione (art. 192, u.c., c.p.p.) anche con riserva di motivi, da depositarsi entro venti giorni dall'avviso di cui agli artt. 151 e 201 c.p.p.. Il contumace, a differenza dell'assente, non ha manifestato alcuna volonta' negativa in ordine alla comparizione e alla presenza in udienza e potrebbe, in caso estremo, anche ignorare l'esistenza del giudizio o la data del dibattimento. Cio' spiega perche' mentre e' prevista la notifica, per estratto, della sentenza all'imputato contumace, non sia invece prescritto analogo adempimento per l'imputato "assente" e vale ad escludere che tale diversita' di trattamento possa essere ritenuta in contrasto con il principio d'uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. - v. Sent. n. 136 del 1971, Ord. n. 76 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte