Ordinanza 21/1976 (ECLI:IT:COST:1976:21)
Massima numero 8171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
15/01/1976; Decisione del
15/01/1976
Deposito del 22/01/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 21/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 1975 - PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE - RINUNCIA DELLO STATO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
ORD. 21/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 1975 - PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE - RINUNCIA DELLO STATO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
Testo
Avendo il Commissario dello Stato ricorrente rinunciato al ricorso e tale rinuncia essendo stata accettata dal Presidente della Regione siciliana, a norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo e' da dichiararsi estinto.
Avendo il Commissario dello Stato ricorrente rinunciato al ricorso e tale rinuncia essendo stata accettata dal Presidente della Regione siciliana, a norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo e' da dichiararsi estinto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 25