Ordinanza 22/1976 (ECLI:IT:COST:1976:22)
Massima numero 8172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  15/01/1976;  Decisione del  15/01/1976
Deposito del 22/01/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 22/76. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - LEGGE 26 OTTOBRE 1957, N. 1047, ART. 18, SECONDO COMMA, E LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 25, PRIMO E SECONDO COMMA - AMBITO E CONDIZIONI PER LA RIVERSIBILITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale, in tema di pensioni di riversibilita' dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 - che subordina la pensione al requisito di invalidita' al lavoro della vedova non ultrasessantenne - e dell'art. 25, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 - che prevede come ulteriore requisito per il trattamento pensionistico ivi previsto la decorrenza della pensione dall'1 gennaio 1970 o da data successiva - gia' dichiarate non fondate con sent. n. 33 del 1975. - v. Sent. n. 33 del 1975, Ord. n. 183 del 1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte