Sentenza 25/1976 (ECLI:IT:COST:1976:25)
Massima numero 8175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
15/01/1976; Decisione del
15/01/1976
Deposito del 22/01/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8176
Titolo
SENT. 25/76 A. GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA IN S.G. - D.LG. 6 MAGGIO 1948, N. 654, ART. 2, SECONDO COMMA - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO - MEMBRI DESIGNATI DALLA GIUNTA REGIONALE - POSSIBILITA' DI RICONFERMA NELL'INCARICO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 100, 101 E 108 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 25/76 A. GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA IN S.G. - D.LG. 6 MAGGIO 1948, N. 654, ART. 2, SECONDO COMMA - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO - MEMBRI DESIGNATI DALLA GIUNTA REGIONALE - POSSIBILITA' DI RICONFERMA NELL'INCARICO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 100, 101 E 108 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'indipendenza dei membri del C.G.A della Sicilia designati dalla Giunta regionale e' sicuramente compromessa per effetto della disposizione che prevede, al termine del quadriennio, la possibilita' di riconferma nell'incarico, secondo il discrezionale apprezzamento del Governo regionale. Infatti, proprio in rapporto alla prospettiva d'una eventuale conferma, l'indipendenza di questi giudici non puo' ritenersi assicurata dalla legge, sia nei confronti del Governo centrale sia soprattutto di quello regionale, con aperta violazione dei precetti contenuti negli artt. 100, 101 e 108 della Costituzione. E non occorre avvertire che di fronte ai principi della indipendenza ed imparzialita' dei giudici, ordinari, amministrativi o speciali, cede il principio generale della ammissibilita' agli incarichi ed uffici pubblici, che comporta di regola anche la possibilita' di riconferma o rielezione: possibilita' che deve essere fermamente esclusa per i membri laici del C.G.A. quale organo di tutela della giustizia nell'amministrazione, a cui l'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana attribuisce le stesse funzioni spettanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. - v. Sent. n. 48 del 1968.
L'indipendenza dei membri del C.G.A della Sicilia designati dalla Giunta regionale e' sicuramente compromessa per effetto della disposizione che prevede, al termine del quadriennio, la possibilita' di riconferma nell'incarico, secondo il discrezionale apprezzamento del Governo regionale. Infatti, proprio in rapporto alla prospettiva d'una eventuale conferma, l'indipendenza di questi giudici non puo' ritenersi assicurata dalla legge, sia nei confronti del Governo centrale sia soprattutto di quello regionale, con aperta violazione dei precetti contenuti negli artt. 100, 101 e 108 della Costituzione. E non occorre avvertire che di fronte ai principi della indipendenza ed imparzialita' dei giudici, ordinari, amministrativi o speciali, cede il principio generale della ammissibilita' agli incarichi ed uffici pubblici, che comporta di regola anche la possibilita' di riconferma o rielezione: possibilita' che deve essere fermamente esclusa per i membri laici del C.G.A. quale organo di tutela della giustizia nell'amministrazione, a cui l'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana attribuisce le stesse funzioni spettanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. - v. Sent. n. 48 del 1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte