Sentenza 25/1976 (ECLI:IT:COST:1976:25)
Massima numero 8176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
15/01/1976; Decisione del
15/01/1976
Deposito del 22/01/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8175
Titolo
SENT. 25/76 B. GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA IN S.G. - D.LG. 6 MAGGIO 1948, N. 654, ART. 5, TERZO COMMA - DECISIONI DEL CONSIGLIO SU ATTI E PROVVEDIMENTI DELLO STATO NON PRONUNCIATE IN GRADO DI APPELLO - IMPUGNABILITA' DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN ADUNANZA PLENARIA - ECCEZIONALITA' DEL REGIME - GIUSTIFICAZIONE - NON CONTRASTA CON GLI ARTT. 3, 24, 113, SECONDO COMMA, 125, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E CON L'ART. 23 DELLO STATUTO SICILIANO.
SENT. 25/76 B. GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA IN S.G. - D.LG. 6 MAGGIO 1948, N. 654, ART. 5, TERZO COMMA - DECISIONI DEL CONSIGLIO SU ATTI E PROVVEDIMENTI DELLO STATO NON PRONUNCIATE IN GRADO DI APPELLO - IMPUGNABILITA' DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN ADUNANZA PLENARIA - ECCEZIONALITA' DEL REGIME - GIUSTIFICAZIONE - NON CONTRASTA CON GLI ARTT. 3, 24, 113, SECONDO COMMA, 125, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E CON L'ART. 23 DELLO STATUTO SICILIANO.
Testo
Con il d.lgs. n. 654 del 1948 e' stato istituito in Sicilia un organo di giustizia amministrativa caratterizzato da una propria particolare fisionomia e struttura, investito peraltro dell'esercizio delle stesse funzioni attribuite dalla legge alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, giusta il disposto dei primi due commi dell'art. 5. Una anomalia rispetto al regime ordinario della giustizia amministrativa fu introdotta con il disposto del terzo comma del medesimo art. 5, in base al quale veniva ammesso il ricorso all'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato avverso le decisioni del C.G.A. sulle impugnative di atti e provvedimenti delle autorita' amministrative dello Stato, non pronunciate in grado di appello. Questo regime eccezionale (non contrastante peraltro con la previsione dell'art. 125, secondo comma, della Cost.), trova giustificazione nella speciale competenza giurisdizionale attribuita dal d.lgs. 654 del 1948 al C.G.A. nei riguardi degli atti e provvedimenti definitivi sia dell'amministrazione regionale, sia delle altre autorita' amministrative aventi sede nel territorio della Regione siciliana. Tale competenza giurisdizionale giustifica l'introduzione della possibilita' di impugnazione delle sue decisioni concernenti atti delle amministrazioni statali davanti all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Invero, essendo il C.G.A. investito nei confronti di quegli atti delle stesse attribuzioni che sono proprie del Consiglio di Stato, venivano meno le ragioni per cui gli era stata conferita quella particolare composizione caratterizzata dalla presenza di due giuristi designati dalla Giunta regionale, e poteva a cio' costituire opportuno rimedio la previsione dell'impugnabilita' delle due decisioni, cosi' circoscritta ratione materiae, non nel fine di attribuire ai ricorrenti davanti al C.G.A. una tutela giurisdizionale maggiore di quella riconosciuta alla generalita' dei cittadini davanti al Consiglio di Stato, quanto piuttosto per assicurare una definitiva uniformita' di controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato. Poiche' la particolarita' del regime ricordato non puo' dirsi irrazionale, ne' tale da integrare ingiustificata disparita' di trattamento a' sensi dell'art. 3 Cost., non e' nemmeno possibile ravvisare contrasto con le disposizioni degli artt. 24 e 113 Cost., che, di per se', non garantiscono ne' il doppio grado di giurisdizione ne' una completa uniformita' di tutela giurisdizionale amministrativa. - v. Sent. n. 61 del 1975.
Con il d.lgs. n. 654 del 1948 e' stato istituito in Sicilia un organo di giustizia amministrativa caratterizzato da una propria particolare fisionomia e struttura, investito peraltro dell'esercizio delle stesse funzioni attribuite dalla legge alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, giusta il disposto dei primi due commi dell'art. 5. Una anomalia rispetto al regime ordinario della giustizia amministrativa fu introdotta con il disposto del terzo comma del medesimo art. 5, in base al quale veniva ammesso il ricorso all'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato avverso le decisioni del C.G.A. sulle impugnative di atti e provvedimenti delle autorita' amministrative dello Stato, non pronunciate in grado di appello. Questo regime eccezionale (non contrastante peraltro con la previsione dell'art. 125, secondo comma, della Cost.), trova giustificazione nella speciale competenza giurisdizionale attribuita dal d.lgs. 654 del 1948 al C.G.A. nei riguardi degli atti e provvedimenti definitivi sia dell'amministrazione regionale, sia delle altre autorita' amministrative aventi sede nel territorio della Regione siciliana. Tale competenza giurisdizionale giustifica l'introduzione della possibilita' di impugnazione delle sue decisioni concernenti atti delle amministrazioni statali davanti all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Invero, essendo il C.G.A. investito nei confronti di quegli atti delle stesse attribuzioni che sono proprie del Consiglio di Stato, venivano meno le ragioni per cui gli era stata conferita quella particolare composizione caratterizzata dalla presenza di due giuristi designati dalla Giunta regionale, e poteva a cio' costituire opportuno rimedio la previsione dell'impugnabilita' delle due decisioni, cosi' circoscritta ratione materiae, non nel fine di attribuire ai ricorrenti davanti al C.G.A. una tutela giurisdizionale maggiore di quella riconosciuta alla generalita' dei cittadini davanti al Consiglio di Stato, quanto piuttosto per assicurare una definitiva uniformita' di controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato. Poiche' la particolarita' del regime ricordato non puo' dirsi irrazionale, ne' tale da integrare ingiustificata disparita' di trattamento a' sensi dell'art. 3 Cost., non e' nemmeno possibile ravvisare contrasto con le disposizioni degli artt. 24 e 113 Cost., che, di per se', non garantiscono ne' il doppio grado di giurisdizione ne' una completa uniformita' di tutela giurisdizionale amministrativa. - v. Sent. n. 61 del 1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
co. 2
Costituzione
art. 125
co. 2
statuto regione Sicilia
art. 23
co. 1
Altri parametri e norme interposte