Sentenza 26/1976 (ECLI:IT:COST:1976:26)
Massima numero 8177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  12/02/1976;  Decisione del  12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8178


Titolo
SENT. 26/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - MINORANZE LINGUISTICHE - ASSOCIAZIONE DEGLI SCHUTZEN - D.LG. 14 FEBBRAIO 1948, N. 43, ARTT. 2 E 3 - DIVIETO DI ASSOCIAZIONE DI CARATTERE MILITARE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, SECONDO COMMA, 5, NN. 3 E 4, 51 DELLA LEGGE COST. 10 NOVEMBRE 1971, N. 1, E ART. 2 LEGGE COST. 26 FEBBRAIO 1948, N. 5 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' degli artt. 2 e 3 del d.lg. 14 febbraio 1948, n. 43, sul divieto di associazioni di carattere militare, in riferimento agli artt. 2, secondo comma, 5, n. 3 e 4, 51 della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, e all'art. 2 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5. L'art. 2 della legge denunziata, infatti, avendo un ambito limitato alle associazioni dirette o collegate con partiti politici o aventi anche direttamente fini politici, non puo' riguardare associazioni della Provincia non aventi tali caratteristiche. Quanto al successivo art. 3, che consente al Ministro dell'interno di vietare per un tempo determinato l'uso in pubblico di uniformi o divise da parte di associazioni di qualsiasi tipo, soccorrono i normali mezzi di garanzia amministrativa e giurisdizionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2  co. 2

legge costituzionale  art. 5

legge costituzionale  art. 5

legge costituzionale  art. 51

legge costituzionale  art. 2

Altri parametri e norme interposte