Sentenza 26/1976 (ECLI:IT:COST:1976:26)
Massima numero 8178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
12/02/1976; Decisione del
12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8177
Titolo
SENT. 26/76 B. LEGGI PROVINCIALI - PRINCIPIO DI CONTINUITA' RISPETTO ALLE LEGGI STATALI - NON OPERA NELLE MATERIE ATTINENTI ALL'ORDINE PUBBLICO (ESTRANEO ALL'AMBITO PROVINCIALE E REGIONALE).
SENT. 26/76 B. LEGGI PROVINCIALI - PRINCIPIO DI CONTINUITA' RISPETTO ALLE LEGGI STATALI - NON OPERA NELLE MATERIE ATTINENTI ALL'ORDINE PUBBLICO (ESTRANEO ALL'AMBITO PROVINCIALE E REGIONALE).
Testo
Non essendo la Provincia di Bolzano abilitata a rimuovere con propria legge norme statali attinenti all'ordine pubblico, non puo' valere per queste ultime il principio di continuita'. Va pertanto disattesa la relativa eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato. - v. Sent. n. 13 del 1974, Ord. n. 269 del 1974, Sent. nn. 86 e 239 del 1975.
Non essendo la Provincia di Bolzano abilitata a rimuovere con propria legge norme statali attinenti all'ordine pubblico, non puo' valere per queste ultime il principio di continuita'. Va pertanto disattesa la relativa eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato. - v. Sent. n. 13 del 1974, Ord. n. 269 del 1974, Sent. nn. 86 e 239 del 1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
co. 2
legge costituzionale
art. 5
legge costituzionale
art. 5
legge costituzionale
art. 51
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte