Sentenza 27/1976 (ECLI:IT:COST:1976:27)
Massima numero 8179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
12/02/1976; Decisione del
12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 27/76 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO DOMESTICO - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, ARTT. 1 E 17, LETT. B - INDENNITA' DI ANZIANITA' - LIQUIDAZIONE - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO TRA CATEGORIE DI LAVORATORI - GIUSTIFICAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 36, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 27/76 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO DOMESTICO - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, ARTT. 1 E 17, LETT. B - INDENNITA' DI ANZIANITA' - LIQUIDAZIONE - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO TRA CATEGORIE DI LAVORATORI - GIUSTIFICAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 36, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 1 e 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, nel determinare una diversita' di trattamento, ai fini della liquidazione della indennita' di anzianita', tra i lavoratori domestici che abbiano prestato la loro opera per almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, e i lavoratori domestici che abbiano prestato la stessa attivita' lavorativa giornaliera presso piu' datori di lavoro, ma inferiore per ogni singolo alle quattro ore, non contrastano con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, Cost., non potendo considerarsi illogica o irragionevole la scelta del legislatore di tenere conto, ai fini della disciplina dei vari aspetti del rapporto, della qualita' ed entita' della prestazione in concreto, senza peraltro escludere il diritto del lavoratore, che abbia prestato la sua opera per meno di quattro ore giornaliere, ad ottenere l'indennita' di anzianita'. Ne' l'incostituzionalita' puo' ravvisarsi nel non consentire, la disciplina in esame, il cumulo delle prestazioni presso datori di lavoro diversi, ai fini della liquidazione dell'indennita' di anzianita', poiche' in tale ipotesi ogni datore verrebbe gravato delle conseguenze dell'opera prestata dal dipendente anche a favore di altro datore pur non essendo la pluralita' di rapporti in alcun modo connessa. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 36 Cost., va rilevato che tale norma si riferisce al rapporto di scambio tra singolo datore e prestatore: nessun condizionamento puo' discendere a carico del datore per il fatto che il medesimo lavoratore sia occupato in altro rapporto di prestazione d'opera.
Gli artt. 1 e 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, nel determinare una diversita' di trattamento, ai fini della liquidazione della indennita' di anzianita', tra i lavoratori domestici che abbiano prestato la loro opera per almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, e i lavoratori domestici che abbiano prestato la stessa attivita' lavorativa giornaliera presso piu' datori di lavoro, ma inferiore per ogni singolo alle quattro ore, non contrastano con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, Cost., non potendo considerarsi illogica o irragionevole la scelta del legislatore di tenere conto, ai fini della disciplina dei vari aspetti del rapporto, della qualita' ed entita' della prestazione in concreto, senza peraltro escludere il diritto del lavoratore, che abbia prestato la sua opera per meno di quattro ore giornaliere, ad ottenere l'indennita' di anzianita'. Ne' l'incostituzionalita' puo' ravvisarsi nel non consentire, la disciplina in esame, il cumulo delle prestazioni presso datori di lavoro diversi, ai fini della liquidazione dell'indennita' di anzianita', poiche' in tale ipotesi ogni datore verrebbe gravato delle conseguenze dell'opera prestata dal dipendente anche a favore di altro datore pur non essendo la pluralita' di rapporti in alcun modo connessa. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 36 Cost., va rilevato che tale norma si riferisce al rapporto di scambio tra singolo datore e prestatore: nessun condizionamento puo' discendere a carico del datore per il fatto che il medesimo lavoratore sia occupato in altro rapporto di prestazione d'opera.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte