Sentenza 186/2020 (ECLI:IT:COST:2020:186)
Massima numero 43219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  09/07/2020;  Decisione del  09/07/2020
Deposito del 31/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  43197  43198  43199  43200  43201  43202  43203  43204  43218


Titolo
Straniero - Disposizioni in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica - Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica - Preclusione generale dell'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.

Testo
Sono dichiarate, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittime le residue disposizioni dell'art. 13 del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. Dall'illegittimità costituzionale del suo comma 1, lett. a), n. 2), che ha introdotto l'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, deriva infatti l'illegittimità costituzionale dell'intero articolo, poiché il complesso delle disposizioni in esso contenute costituisce un insieme organico, espressivo di una logica unitaria, che trova il suo fulcro nel divieto di iscrizione anagrafica per gli stranieri titolari del permesso di soggiorno richiedenti asilo.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art. 13  co. 

legge  01/12/2018  n. 132  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27