Sentenza 28/1976 (ECLI:IT:COST:1976:28)
Massima numero 8182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
12/02/1976; Decisione del
12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 28/76. REGIONI E PROVINCIE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGI STATALI PREESISTENTI NELLE MATERIE AD ESSA ATTRIBUITE - LORO RIMOZIONE - SOSTITUZIONE CON LEGGE DEGLI ENTI AUTONOMI - SUFFICIENZA - IMPUGNATIVA DELLE LEGGI STATALI PER ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 28/76. REGIONI E PROVINCIE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGI STATALI PREESISTENTI NELLE MATERIE AD ESSA ATTRIBUITE - LORO RIMOZIONE - SOSTITUZIONE CON LEGGE DEGLI ENTI AUTONOMI - SUFFICIENZA - IMPUGNATIVA DELLE LEGGI STATALI PER ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Tanto le Regioni quanto le Provincie ad autonomia speciale, per rimuovere dalle materie attribuite alla loro potesta' legislativa le preesistenti leggi statali che eccedono dai limiti imposti alla competenza del legislatore nazionale in virtu' di norme di rango costituzionale, emanate in epoca successiva all'entrata in vigore di quelle leggi, non hanno interesse a proporre ricorso al fine di ottenere una declaratoria di illegittimita' costituzionale delle medesime poiche' possono sostituirle con proprie leggi, ovviamente nell'ambito delle competenze e con il rispetto dei limiti prefissati dalla Costituzione. (Nella specie e' stato dichiarato inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano avverso il titolo primo della legge statale 28 luglio 1967, n. 641 (contenente norme per l'edilizia scolastica) in base all'assunto che le norme in esso contenute contrasterebbero con i soppravvenuti artt. 8, n. 28, 68 ter e 17 quater della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che hanno attribuito alla competenza esclusiva della medesima Provincia la materia dell'edilizia scolastica). - v. Sent. n. 13 del 1974, Ord. n. 269 del 1974.
Tanto le Regioni quanto le Provincie ad autonomia speciale, per rimuovere dalle materie attribuite alla loro potesta' legislativa le preesistenti leggi statali che eccedono dai limiti imposti alla competenza del legislatore nazionale in virtu' di norme di rango costituzionale, emanate in epoca successiva all'entrata in vigore di quelle leggi, non hanno interesse a proporre ricorso al fine di ottenere una declaratoria di illegittimita' costituzionale delle medesime poiche' possono sostituirle con proprie leggi, ovviamente nell'ambito delle competenze e con il rispetto dei limiti prefissati dalla Costituzione. (Nella specie e' stato dichiarato inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano avverso il titolo primo della legge statale 28 luglio 1967, n. 641 (contenente norme per l'edilizia scolastica) in base all'assunto che le norme in esso contenute contrasterebbero con i soppravvenuti artt. 8, n. 28, 68 ter e 17 quater della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che hanno attribuito alla competenza esclusiva della medesima Provincia la materia dell'edilizia scolastica). - v. Sent. n. 13 del 1974, Ord. n. 269 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
legge costituzionale
art. 8
legge costituzionale
art. 68
legge costituzionale
art. 17
Altri parametri e norme interposte